Art. 12.
  1. L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 21 (Nomina dei dirigenti generali). -  1.  Nei  limiti  delle
disponibilita'  di  organico  delle  amministrazioni  ed  enti di cui
all'articolo 15, comma 1, la nomina a dirigente generale e'  disposta
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore
di  soggetti  dotati  di  professionalita'  adeguata alle funzioni da
svolgere,  con  qualifica  di  dirigente  dei  ruoli  delle  predette
amministrazioni ed enti. La nomina puo', altresi', essere disposta in
favore  di  esperti  di  particolare  qualificazione  in  possesso di
requisiti da determinarsi con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro per la funzione pubblica,
ovvero di persone che abbiano svolto attivita' in organismi  ed  enti
pubblici  o  privati  o  aziende  pubbliche  e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,  o  dai
settori   della   ricerca   e   della  docenza  universitaria,  dalle
magistrature e Avvocatura dello Stato.
  2. Nei limiti delle disponibilita'  di  organico,  possono  essere,
altresi',  conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di
cui al comma 1, incarichi di  dirigente  generale  con  contratti  di
diritto  privato  di  durata non superiore a cinque anni, rinnovabili
una sola volta. A tale personale si applicano, per  tutta  la  durata
dell'incarico,  le  disposizioni  in  materia di responsabilita' e di
incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante
al  dirigente  generale  di  ruolo  di   corrispondente   livello   e
un'indennita' determinata dal Consiglio dei Ministri.
  3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1
e  2  e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera
dei  deputati,  allegando  una  scheda  relativa  ai  titoli  e  alle
esperienze professionali".