Art. 16. 
               Adempimenti relativi allo stato civile 
  1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la  dichiarazione
dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al  riacquisto  o
al mancato  riacquisto  della  cittadinanza,  trasmette  copia  della
dichiarazione  medesima  e  della  documentazione  che   la   correda
all'autorita' competente ad accertare la sussistenza delle condizioni
che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti. 
  2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco  del
comune in cui la  dichiarazione  e'  stata  iscritta,  nelle  ipotesi
previste dagli articoli 2, commi 2 e 3;  3,  comma  4;  4,  comma  1,
lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e  d);  14  e  17
della legge. 
  3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che  la  correda,
e' stata ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare,  e'  questa
competente,  nelle  ipotesi  previste  nel  comma   2,   ad   operare
l'accertamento della sussistenza  delle  condizioni  stabilite  dalla
legge. 
  4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2,
in  cui  pure  sia  prevista  una   dichiarazione   dell'interessato,
competente all'accertamento e' il Ministero  dell'interno,  al  quale
l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o  consolare
trasmettono copia della  dichiarazione  ricevuta  dall'interessato  e
della documentazione da questi prodotta. 
  5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi  in  cui  provvede
direttamente all'accertamento, trasmette  all'ufficiale  dello  stato
civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo  comma,  del  regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta  e
comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei  casi  di
sua  competenza,   trasmette   all'ufficiale   dello   stato   civile
comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede  il
Ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile
che gli ha  inviato  gli  atti;  quando  questi  gli  sono  pervenuti
dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello
stato civile individuato ai sensi del citato  art.  63,  anche  copia
della dichiarazione dell'interessato. 
  6. L'ufficiale dello stato  civile  provvede  per  la  trascrizione
della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non  sia
stata a lui resa. Provvede altresi' per la trascrizione nei  medesimi
registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento
e per  l'annotazione  nell'atto  di  nascita  dell'interessato  della
dichiarazione  gia'  iscritta  o  trascritta  e  della  comunicazione
anzidetta. 
  7. La trasmissione degli atti e delle  comunicazioni  indicati  nel
presente   articolo   deve   essere   effettuata    senza    indugio.
L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite  dalla
legge  per  l'acquisto,  la  perdita,  il  riacquisto,   il   mancato
riacquisto della cittadinanza  deve  essere  compiuto  dall'autorita'
competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti. 
  8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della  legge  e
di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il
sindaco,  sulla  base  delle  risultanze  dello   stato   civile   ed
anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita  o  del
riacquisto della cittadinanza  da  persone  residenti  nel  comune  o
iscritte  all'AIRE  del  comune  e  la  trasmette,  ai   fini   della
trascrizione  nei  registri  di   cittadinanza   e   dell'annotazione
nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile. 
  9. La certificazione di  cittadinanza  e'  rilasciata,  sulla  base
delle risultanze dello stato civile ed  anagrafiche,  in  Italia  dal
sindaco del  comune  di  residenza  degli  interessati  e  all'estero
dall'autorita' diplomatica o consolare competente per territorio. Non 
possono essere rilasciati 
certificati  o  documenti  che  abbiano  per  presupposto   l'essersi
prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che  sia  stata
previamente accertata dall'autorita'  competente  la  sussistenza  di
tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto. 
 
          Note all'art. 16:
             - Per il testo degli articoli  2  e  4  della  legge  n.
          91/1992 si rimanda alla nota all'art. 3.
             -  Per  il  testo  dell'art.  3, comma 4, della legge n.
          91/1992 si rimanda alla nota all'art. 14.
             - Per il testo degli articoli 13 e  17  della  legge  n.
          91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.
             -  Per  il  testo dell'art. 14 della legge n. 91/1992 si
          rimanda alla nota all'art. 12.
             - Per il testo dell'art. 63 del  R.D.  n.  1238/1939  si
          rimanda alla nota all'art. 8.