Art. 10 Contabilita' degli acquirenti e dei produttori 1. Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni, un'apposita contabilita' di magazzino, tenuta ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 e del regolamento CEE n. 4045/89, che indichi per ciascun produttore: a) il nome e l'indirizzo; b) il quantitativo di riferimento relativo al periodo precedente; c) il quantitativo di riferimento relativo all'inizio e alla fine del periodo cui la contabilita' e' riferita; d) il quantitativo di latte o equivalente latte consegnati in ciascun mese; e) il tenore rappresentativo e il tenore medio di materia grassa delle consegne. 2. Gli acquirenti tengono altresi' a disposizione degli organi di controllo ogni altro utile elemento atto a consentire un controllo della contabilita' cosi' come previsto dal regolamento CEE n. 4045/1989. La conservazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni. 3. Gli acquirenti sono responsabili della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e di altri prodotti lattiero-caseari consegnati ed a tal fine tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, l'elenco degli acquirenti e delle imprese che li hanno riforniti, in latte od altri prodotti lattieri registrando, mese per mese, il volume consegnato da ogni fornitore. 4. I produttori titolari di un quantitativo di riferimento per le vendite dirette tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni: a) una apposita contabilita' di magazzino da cui risultati il volume, mese per mese e prodotto per prodotto, di latte o di prodotti lattieri venduti direttamente; b) il registro degli animali detenuti nell'azienda, redatto ai sensi della direttiva n. 92/102/CEE; c) i documenti giustificativi che permettono di controllare la predetta contabilita'. 5. Le contabilita' sopra indicate devono essere riportate su apposito registro oppure, attraverso un programma computerizzato che ne permetta la stampa, su fogli numerati. 6. Il registro ed i fogli di cui al comma 5 devono essere vidimati a cura delle regioni.