Art. 10 
           Contabilita' degli acquirenti e dei produttori 
 
  1. Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo,
per tre anni, un'apposita contabilita' di magazzino, tenuta ai  sensi
dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 e del regolamento CEE  n.
4045/89, che indichi per ciascun produttore: 
    a) il nome e l'indirizzo; 
    b) il quantitativo di riferimento relativo al periodo precedente; 
    c) il quantitativo di riferimento relativo all'inizio e alla fine
del periodo cui la contabilita' e' riferita; 
    d) il quantitativo di latte o  equivalente  latte  consegnati  in
ciascun mese; 
    e) il tenore rappresentativo e il tenore medio di materia  grassa
delle consegne. 
  2. Gli acquirenti tengono altresi' a disposizione degli  organi  di
controllo ogni altro utile elemento atto a  consentire  un  controllo
della  contabilita'  cosi'  come  previsto  dal  regolamento  CEE  n.
4045/1989. La conservazione di tale documentazione deve avvenire  nel
rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni. 
  3. Gli acquirenti  sono  responsabili  della  contabilizzazione  di
tutti i quantitativi di latte e di  altri  prodotti  lattiero-caseari
consegnati ed a tal fine  tengono  a  disposizione  degli  organi  di
controllo, per almeno tre anni, l'elenco  degli  acquirenti  e  delle
imprese che li hanno riforniti, in latte od altri  prodotti  lattieri
registrando, mese per mese, il volume consegnato da ogni fornitore. 
  4. I produttori titolari di un quantitativo di riferimento  per  le
vendite dirette tengono a disposizione degli organi di controllo, per
tre anni: 
    a) una apposita contabilita' di magazzino  da  cui  risultati  il
volume, mese per mese e prodotto per prodotto, di latte o di prodotti
lattieri venduti direttamente; 
    b) il registro degli animali detenuti  nell'azienda,  redatto  ai
sensi della direttiva n. 92/102/CEE; 
    c) i documenti giustificativi che permettono  di  controllare  la
predetta contabilita'. 
  5. Le  contabilita'  sopra  indicate  devono  essere  riportate  su
apposito registro oppure, attraverso un programma computerizzato  che
ne permetta la stampa, su fogli numerati. 
  6. Il registro ed i fogli di cui al comma 5 devono essere  vidimati
a cura delle regioni.