Art. 11 
                            Compensazioni 
 
  1. I presidenti delle associazioni di  produttori  effettuano,  nei
termini e con le modalita' indicati dall'art. 5, comma 5, della legge
n. 468/1992, la compensazione tra  le  maggiori  e  minori  quantita'
consegnate dai produttori associati titolari di quota. 
  2. Qualora, effettuata la compensazione,  risulti  un  quantitativo
eccedente la totalita' dei quantitativi assegnati agli associati,  il
presidente, con apposita delibera, imputa il  prelievo  supplementare
ai produttori che hanno superato la propria quota. 
  3. Il predetto prelievo e' ripartito tra  i  produttori  che  hanno
superato  la  quota   in   proporzione   alla   quantita'   eccedente
commercializzata da ciascuno. 
  4. Le delibere di imputazione  del  prelievo  supplementare  devono
essere trasmesse nei termini di cui all'art. 5, comma 6, della  legge
n. 468/1992, alle regioni ove hanno  sede  le  associazioni,  nonche'
all'AIMA. 
  5.  Nel  caso   in   cui   le   associazioni   abbiano   competenze
interregionali le predette delibere devono essere trasmesse  a  tutte
le regioni interessate. 
  6. Le regioni ove hanno sede le associazioni svolgono entro  il  31
ottobre di ciascun anno i necessari controlli sulle delibere al  fine
di verificare l'esattezza  della  compensazione  effettuata  e  della
imputazione del prelievo. 
  7. Qualora dai  predetti  controlli  emergano  irregolarita'  nella
compensazione o nella imputazione del prelievo le  regioni  applicano
la sanzione prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 468/1992 e
provvedono,  ove  del  caso,  al   recupero   del   prelievo   dovuto
direttamente nei confronti del produttore, con le modalita'  indicate
nell'art. 7 della legge n. 468/1992. 
  8. Le regioni provvedono a comunicare  le  accertate  irregolarita'
all'AIMA, che  dispone  la  decadenza  dell'associazione  interessata
dalla  gestione  unitaria  delle  quote  con  effetto   dal   periodo
successivo  e  predispone  conseguentemente  i  bollettini   previsti
nell'art. 4 della legge n. 468/1992. 
  9. Le regioni devono far pervenire all'AIMA le comunicazioni di cui
al comma 8 entro il 30 novembre di ciascun anno. 
  10. Con successivo  regolamento  verranno  dettati  i  criteri  per
l'applicazione della compensazione nazionale di cui all'art. 5, comma
12, della legge n. 468/1992, coordinando  la  compensazione  medesima
con le compensazioni a livello di associazione previste dal  presente
articolo, assicurando al contempo la conformita' del sistema  con  la
vigente normativa comunitaria.