Art. 16 
                              Controlli 
 
  1.  Le  regioni  effettuano  un  controllo  sistematico,   mediante
procedure informatizzate, di  tutte  le  dichiarazioni  trasmesse  ai
sensi dei precedenti articoli 7 e 13. 
  2.  Tale  controllo  e'  finalizzato   ad   individuare   eventuali
discordanze con il contenuto dei bollettini di cui all'art.  4  della
legge  n.  468/1992  ed  a  consentire  un  puntuale  riscontro   dei
versamenti effettuati dagli acquirenti e dai produttori. 
  3. Le regioni effettuano inoltre  specifici  controlli  presso  gli
acquirenti, i produttori e le  associazioni  di  produttori,  con  le
modalita' appresso indicate. 
  4. I funzionari  delle  regioni  incaricati  dello  svolgimento  di
compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa  sulle
quote latte ed il prelievo  supplementare  sul  latte  bovino  devono
essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato  dall'ufficio
di appartenenza. 
  5. L'accesso nelle sedi,  impianti,  aziende,  magazzini  od  altri
locali e' inteso a  consentire  ispezioni  documentali,  verifiche  e
riscontri utili per la rilevazione di eventuali infrazioni. 
  6. Tali controlli vertono, per quanto riguarda gli acquirenti ed  i
produttori, sulla contabilita' specifica tenuta, ai  sensi  dell'art.
10 del presente regolamento, i cui  dati  debbono  trovare  riscontro
nella documentazione commerciale, nella  contabilita'  generale,  nei
registri IVA e nel libro magazzino, se  obbligatorio,  nonche'  nella
contabilita' che l'imprenditore tiene in relazione alle dimensioni  e
alla natura dell'impresa. 
  7. La contabilita' specifica tenuta ai sensi del precedente art. 10
deve altresi' trovare piena corrispondenza nelle dichiarazioni di cui
al comma 1. 
  8. A tal fine ogni  regione  acquisisce  dalle  altre  regioni  gli
elementi  relativi  alle  dichiarazioni  dell'acquirente  riguardanti
produttori la cui azienda e' ubicata  nel  territorio  delle  regioni
stesse. 
  9. I controlli relativi alle associazioni di produttori vertono sui
libri sociali, in particolare sul libro dei  soci,  che  consente  la
verifica del movimento  dei  soci  (ammissione,  recesso,  decadenza,
ecc.) e sul libro del consiglio di amministrazione  che  consente  la
verifica dei verbali delle deliberazioni. 
  10. Di ogni accesso deve essere redatto processo  verbale,  di  cui
all'allegato fac-simile  6,  da  cui  risultino  le  ispezioni  e  le
rilevazioni eseguite nonche' le osservazioni o  riserve  apposte  dai
titolari o rappresentanti dell'azienda sottoposta a controllo. 
  11. Questi  ultimi  devono  sottoscrivere  il  verbale  ovvero  far
constatare i motivi della mancata sottoscrizione. 
  12. Agli stessi deve essere rilasciata copia del verbale. 
  13. Il numero dei controlli effettuati ai sensi  del  comma  3  non
deve essere inferiore, ogni anno, al 40 per cento  del  numero  degli
acquirenti ed al 5 per cento del numero dei  produttori  titolari  di
una quota vendite dirette presenti nel territorio regionale.