Art. 18. 
                         Vendita della quota 
 
  1. Il produttore puo' vendere totalmente o  parzialmente  la  quota
latte senza alienare  l'azienda  agricola,  nel  rispetto  di  quanto
prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della  legge  n.
468/1992, e dal presente regolamento. 
  2.  Possono  essere  ceduti  i  soli  quantitativi  di  riferimento
indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n.
468/1992. 
  3. Per il primo  periodo  di  applicazione  del  regime  (1  aprile
1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di  cui  al  comma
precedente, sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del  bollettino
n. 3 del 31 luglio 1993. 
  4. A seguito dell'acquisto della quota A da parte di un  produttore
titolare di quota B, quest'ultima  sara'  ridotta,  con  la  medesima
decorrenza, dell'85 o del 90 per  cento  della  quota  acquisita  dal
produttore, tenuto conto dell'applicazione dell'art.  10,  comma  10,
della legge n. 468/1992 che prevede, appunto, che una percentuale del
15 o del 10 per cento  della  quota  ceduta  sia  accantonata  e  non
trasferita all'avente causa. 
  5.  La  vendita  della  quota  latte  deve  risultare  da  apposita
scrittura privata con firme autenticate da allegarsi  in  copia  alla
comunicazione che l'acquirente della quota e' tenuto ad inviare entro
i termini di cui all'art.  10,  comma  6,  della  citata  legge,  con
raccomandata, alla regione ove e' ubicata l'azienda. 
  6. Comunicazione dell'avvenuta vendita deve essere  altresi'  fatta
dalle parti interessate all'AIMA. 
  7. Le comunicazioni di cui sopra  devono  essere  effettuate  entro
quindici giorni dalla stipula del contratto di vendita. 
  8. Hanno effetto per il periodo successivo  di  applicazione  delle
quote esclusivamente le vendite concluse  entro  il  30  novembre  di
ciascun anno e comunicate  alle  regioni  ed  all'AIMA  entro  il  15
dicembre. 
  9.   Le   regioni,   verificata    l'idoneita'    della    predetta
documentazione, ed il rispetto normativa, fanno  pervenire  all'AIMA,
entro  il  15  gennaio  di  ciascun  anno  l'elenco   delle   vendite
perfezionatesi   entro   il   30   novembre   dell'anno   precedente,
evidenziando la riduzione del 15 per cento prescritta  dal  comma  10
dell'art.  10  della  legge  n.  468/1992,  per  l'aggiornamento  dei
bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 
  10. L'AIMA entro il medesimo termine di cui  al  precedente  comma,
effettua  i  necessari  controlli  al  fine  di  verificare  che   il
quantitativo  di  riferimento  oggetto  della   vendita   corrisponda
effettivamente al quantitativo cui ha diritto il cedente in base alla
legge n. 468/1992. 
  11.  Il  controllo  dell'AIMA  puo'  comportare  anche   variazioni
rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di  cui  all'art.  4
della legge n. 468/1992, ove venga riscontrata l'esistenza di  errori
nel bollettino medesimo. 
  12. La validita' della cessione delle quote  latte  e'  subordinata
all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi. 
  13. Limitatamente alla  campagna  in  corso,  l'AIMA  entro  il  28
febbraio 1994 invia ai produttori ed alle  regioni  interessate,  una
comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati. 
  14. Qualora le regioni procedano all'attribuzione di nuove quote ai
soggetti di cui all'art. 10 della legge n.  468/1992  utilizzando  la
riserva regionale, informano l'AIMA al  fine  dell'aggiornamento  dei
bollettini, con la comunicazione di cui al precedente comma 9.