Art. 2 Perdita della quota 1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri per un intero periodo comporta per il produttore titolare di quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo. 2. Il periodo di cui al comma 1 e' elevato a due periodi qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause: a) prolungata inattivita' conseguente ad inabilita' del produttore medesimo; b) esproprio della superficie agricola dell'azienda; c) furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte; d) catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda; e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera; f) epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dalla autorita' veterinaria, che compromettano la produzione lattiera. 3. A tal fine il produttore interessato deve presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al competente ufficio regionale entro trenta giorni dal termine del periodo di mancata commercializzazione. 4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo alla mancata commercializzazione, a meno che il produttore non comunichi, entro il 15 dicembre del primo periodo successivo, al competente ufficio regionale: a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione; b) la cessione o l'affitto dell'azienda; c) la cessione o l'affitto della quota. 5. Le regioni, individuati i produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di un periodo, valutate le istanze di cui al comma 3 e preso atto delle comunicazioni di cui al comma 4, comunicano all'AIMA gli elementi necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 6. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno. 7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si applica l'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992.