Art. 2 
                         Perdita della quota 
 
  1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri  per
un intero periodo comporta per il produttore  titolare  di  quota  la
perdita della stessa, fatto salvo quanto  previsto  nelle  successive
disposizioni del presente articolo. 
  2. Il periodo di cui al comma 1 e' elevato a due periodi qualora il
produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile
ad una delle seguenti cause: 
    a)  prolungata  inattivita'   conseguente   ad   inabilita'   del
produttore medesimo; 
    b) esproprio della superficie agricola dell'azienda; 
    c) furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte; 
    d) catastrofe naturale che  abbia  colpito  in  maniera  notevole
l'azienda; 
    e) distruzione dei  fabbricati  destinati  all'allevamento  della
mandria lattiera; 
    f) epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dalla  autorita'
veterinaria, che compromettano la produzione lattiera. 
  3. A tal fine il produttore interessato  deve  presentare  apposita
istanza,  corredata  dalla  relativa  documentazione,  al  competente
ufficio regionale entro trenta giorni  dal  termine  del  periodo  di
mancata commercializzazione. 
  4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo
alla mancata  commercializzazione,  a  meno  che  il  produttore  non
comunichi, entro il 15 dicembre  del  primo  periodo  successivo,  al
competente ufficio regionale: 
    a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione; 
    b) la cessione o l'affitto dell'azienda; 
    c) la cessione o l'affitto della quota. 
  5.  Le  regioni,   individuati   i   produttori   che   non   hanno
commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di  un  periodo,
valutate  le  istanze  di  cui  al  comma  3  e  preso   atto   delle
comunicazioni di cui al comma 4,  comunicano  all'AIMA  gli  elementi
necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4  della
legge n. 468/1992. 
  6. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui
al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno. 
  7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si  applica
l'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992.