Art. 21 
              Mutamenti nella conduzione delle aziende 
 
  1. In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento,
acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni  altro  atto  o
fatto  giuridico   che   comporti   un   mutamento   del   conduttore
dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni
dalla variazione intervenuta,  copia  della  relativa  documentazione
all'AIMA che, verificatane la regolarita', provvede a recepire  dette
variazioni in occasione della pubblicazione dei  bollettini  previsti
nell'art. 4 della legge n. 468/1992. 
  2. Un'apposita comunicazione deve essere, altresi', effettuata alle
regioni e all'associazione di appartenenza. 
  3. Il nuovo conduttore  comunica  agli  acquirenti  del  precedente
conduttore  la   variazione   intervenuta,   fornendo   la   relativa
documentazione. 
  4. Tale  variazione  va  riportata  a  cura  dell'acquirente  nella
dichiarazione prevista all'art. 7 del presente regolamento. 
  5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore puo' continuare
ad esercitare la propria attivita' produttiva  su  un  altro  terreno
conservando la titolarita' della quota. 
  6. Di tale modifica il conduttore e' tenuto  a  dare  comunicazione
all'AIMA, alla regione ove e' ubicata l'azienda espropriata  nonche',
se  la  nuova  azienda  e'  ubicata  in  una   regione   diversa,   a
quest'ultima. 
  7. In caso di produttore associato la predetta  comunicazione  deve
essere effettuata anche all'associazione interessata. 
  8. Ai fini del versamento del prelievo da parte  dell'acquirente  e
dell'applicazione della compensazione di cui all'art. 11 del presente
regolamento,  i  mutamenti  intervenuti  durante  il  periodo   nella
conduzione delle aziende non hanno incidenza anche nel caso in cui il
nuovo conduttore non  sia  socio  dell'associazione  alla  quale  era
associato il precedente conduttore.