Art. 21 Mutamenti nella conduzione delle aziende 1. In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all'AIMA che, verificatane la regolarita', provvede a recepire dette variazioni in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992. 2. Un'apposita comunicazione deve essere, altresi', effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza. 3. Il nuovo conduttore comunica agli acquirenti del precedente conduttore la variazione intervenuta, fornendo la relativa documentazione. 4. Tale variazione va riportata a cura dell'acquirente nella dichiarazione prevista all'art. 7 del presente regolamento. 5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore puo' continuare ad esercitare la propria attivita' produttiva su un altro terreno conservando la titolarita' della quota. 6. Di tale modifica il conduttore e' tenuto a dare comunicazione all'AIMA, alla regione ove e' ubicata l'azienda espropriata nonche', se la nuova azienda e' ubicata in una regione diversa, a quest'ultima. 7. In caso di produttore associato la predetta comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione interessata. 8. Ai fini del versamento del prelievo da parte dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, i mutamenti intervenuti durante il periodo nella conduzione delle aziende non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo conduttore non sia socio dell'associazione alla quale era associato il precedente conduttore.