Art. 22 
                       Sistema informatizzato 
 
  1. Allo scopo di consentire un efficace esercizio  delle  attivita'
amministrative connesse al regime delle quote latte, l'AIMA  cura  la
realizzazione di un apposito sistema informatizzato. 
  2. Tale sistema deve perseguire i seguenti obiettivi: 
    a)   consentire   un   ottimale   esercizio   dell'attivita'   di
coordinamento da parte dell'AIMA e delle  funzioni  di  controllo  da
parte delle regioni; 
    b) permettere, ove del  caso,  la  corretta  effettuazione  della
compensazione nazionale prevista dall'art. 2 del regolamento  CEE  n.
3950/1992; 
    c) realizzare  un  organico  collegamento  con  l'anagrafe  della
produzione  lattiero-casearia   prevista   dall'art.   6-   bis   del
decreto-legge   21   dicembre   1990,   n.   391,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48. 
  3.  Per  conseguire  le   finalita'   sopraindicate,   il   sistema
informatizzato centrale ed  i  sistemi  infomatizzati  delle  regioni
riguardanti le quote latte devono essere collegati ed omogenei. 
  4. Analogo collegamento deve essere posto in essere fra il  sistema
centrale delle quote latte ed i  sistemi  informatici  che  venissero
realizzati dalle associazioni di produttori a loro cura e spese. 
  5. L'insieme dei sistemi, centrali e regionali, deve consentire  il
flusso delle informazioni previste dalla normativa sulle quote  latte
ed ogni utile scambio di elementi fra i diversi poli interessati. 
  6. Per quanto  concerne  in  particolare  il  collegamento  fra  il
sistema  centrale  delle  quote   e   l'anagrafe   della   produzione
lattiero-casearia, le soluzioni tecniche adottate devono garantire la
possibilita' di effettuare tutte le funzioni  concernenti  il  regime
delle quote operando da ambedue i poli collegati, in  modo  da  poter
demandare   all'UNALAT,   ove   ne   sussista   l'opportunita',    la
realizzazione delle attivita' in questione. 
  7. Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi 3, 4  e
5,  l'AIMA  stipula,  senza  alcun  costo  per  l'Azienda,   apposite
convenzioni con le regioni e con le associazioni di produttori.