Art. 22 Sistema informatizzato 1. Allo scopo di consentire un efficace esercizio delle attivita' amministrative connesse al regime delle quote latte, l'AIMA cura la realizzazione di un apposito sistema informatizzato. 2. Tale sistema deve perseguire i seguenti obiettivi: a) consentire un ottimale esercizio dell'attivita' di coordinamento da parte dell'AIMA e delle funzioni di controllo da parte delle regioni; b) permettere, ove del caso, la corretta effettuazione della compensazione nazionale prevista dall'art. 2 del regolamento CEE n. 3950/1992; c) realizzare un organico collegamento con l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'art. 6- bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48. 3. Per conseguire le finalita' sopraindicate, il sistema informatizzato centrale ed i sistemi infomatizzati delle regioni riguardanti le quote latte devono essere collegati ed omogenei. 4. Analogo collegamento deve essere posto in essere fra il sistema centrale delle quote latte ed i sistemi informatici che venissero realizzati dalle associazioni di produttori a loro cura e spese. 5. L'insieme dei sistemi, centrali e regionali, deve consentire il flusso delle informazioni previste dalla normativa sulle quote latte ed ogni utile scambio di elementi fra i diversi poli interessati. 6. Per quanto concerne in particolare il collegamento fra il sistema centrale delle quote e l'anagrafe della produzione lattiero-casearia, le soluzioni tecniche adottate devono garantire la possibilita' di effettuare tutte le funzioni concernenti il regime delle quote operando da ambedue i poli collegati, in modo da poter demandare all'UNALAT, ove ne sussista l'opportunita', la realizzazione delle attivita' in questione. 7. Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi 3, 4 e 5, l'AIMA stipula, senza alcun costo per l'Azienda, apposite convenzioni con le regioni e con le associazioni di produttori.