Art. 23 
                   Riconoscimento dell'acquirente 
 
  1. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di  cui  all'art.  7
del  regolamento  CEE  n.  536/1993  gli  acquirenti  sono  tenuti  a
presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza
redatta  conformemente  all'allegato  fac-simile  7   corredata   dal
certificato di iscizione alla camera di commercio. 
  2. La firma del legale rappresentante o del  titolare  dell'impresa
apposta in calce alla domanda  deve  essere  autenticata  secondo  la
vigente normativa in materia. 
  3. Le regioni, verificata la sussistenza dei  requisiti  necessari,
dispongono il riconoscimento. 
  4. Le imprese che intendono iniziare l'attivita' successivamente al
30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il  riconoscimento,  con
le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare  la
propria attivita'. 
  5. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo  di
verificare che  l'acquirente  da  lui  rifornito  abbia  ottenuto  il
riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un  apposito  albo
degli acquirenti. 
  6.  Le  regioni  trasmettono  all'AIMA  copia   dell'elenco   degli
acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994. 
  7. Le regioni in caso di inosservanza  da  parte  degli  acquirenti
degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e  nazionale  del
settore lattiero-caseario procedono alla revoca del riconoscimento. 
  8. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere  comunicate
all'AIMA.