Art. 23 Riconoscimento dell'acquirente 1. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato fac-simile 7 corredata dal certificato di iscizione alla camera di commercio. 2. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia. 3. Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento. 4. Le imprese che intendono iniziare l'attivita' successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare la propria attivita'. 5. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti. 6. Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994. 7. Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del settore lattiero-caseario procedono alla revoca del riconoscimento. 8. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA.