Art. 25 
                Mobilita' vendite dirette - consegne 
 
  1. Il produttore, titolare di un quantitativo di riferimento per le
consegne o per le vendite o di entrambi, puo' chiedere  il  passaggio
definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle
consegne, o viceversa. 
  2. A tal fine il produttore deve presentare motivata  istanza  alla
regione in cui e' ubicata l'azienda entro il 15 dicembre  di  ciascun
anno. 
  3. Le regioni fanno pervenire  all'AIMA,  per  l'aggiornamento  dei
bollettini di cui all'art. 4 della legge n.  468/1992,  entro  il  15
gennaio di ciascun anno, l'elenco delle variazioni di cui ai commi  1
e 2. 
  4. Le suddette variazioni hanno efficacia a decorrere  dal  periodo
cui si riferisce il bollettino aggiornato. 
  5. Qualora il produttore intenda effettuare la variazione di cui al
comma 1 limitatamente ad un periodo, puo' presentare istanza motivata
alla regione in cui e' ubicata l'azienda anche nel corso del  periodo
stesso, entro il termine del 31 ottobre. 
  6. Limitamente alla campagna in corso il termine di  cui  sopra  e'
fissato al 15 dicembre. 
  7. Copia  della  istanza  deve  essere  consegnata  dal  produttore
all'acquirente   interessato   affinche'    possa    tenerne    conto
nell'applicazione del prelievo supplementare. 
  8.  Copia  della  istanza  deve  essere   altresi'   inviata   alla
associazione cui eventualmente aderisca il produttore ed alla regione
ove tale associazione e' ubicata. 
  9. Le regioni dispongono  le  opportune  misure  di  controllo  per
verificare la  corretta  applicazione  delle  variazioni  temporanee,
anche al fine del calcolo del prelievo supplementare. 
  10. Le regioni fanno pervenire all'AIMA l'elenco  delle  variazioni
temporanee entro il 30 novembre  di  ciascun  anno,  distinguendo  le
variazioni relative al periodo in corso delle variazioni relative  al
periodo successivo. 
  11. Limitatamente alla campagna in corso il termine di cui sopra e'
fissato al 15 gennaio.