Art. 25 Mobilita' vendite dirette - consegne 1. Il produttore, titolare di un quantitativo di riferimento per le consegne o per le vendite o di entrambi, puo' chiedere il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa. 2. A tal fine il produttore deve presentare motivata istanza alla regione in cui e' ubicata l'azienda entro il 15 dicembre di ciascun anno. 3. Le regioni fanno pervenire all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992, entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle variazioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Le suddette variazioni hanno efficacia a decorrere dal periodo cui si riferisce il bollettino aggiornato. 5. Qualora il produttore intenda effettuare la variazione di cui al comma 1 limitatamente ad un periodo, puo' presentare istanza motivata alla regione in cui e' ubicata l'azienda anche nel corso del periodo stesso, entro il termine del 31 ottobre. 6. Limitamente alla campagna in corso il termine di cui sopra e' fissato al 15 dicembre. 7. Copia della istanza deve essere consegnata dal produttore all'acquirente interessato affinche' possa tenerne conto nell'applicazione del prelievo supplementare. 8. Copia della istanza deve essere altresi' inviata alla associazione cui eventualmente aderisca il produttore ed alla regione ove tale associazione e' ubicata. 9. Le regioni dispongono le opportune misure di controllo per verificare la corretta applicazione delle variazioni temporanee, anche al fine del calcolo del prelievo supplementare. 10. Le regioni fanno pervenire all'AIMA l'elenco delle variazioni temporanee entro il 30 novembre di ciascun anno, distinguendo le variazioni relative al periodo in corso delle variazioni relative al periodo successivo. 11. Limitatamente alla campagna in corso il termine di cui sopra e' fissato al 15 gennaio.