Art. 26 Misure integrative 1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'art. 10 della legge n. 468/1992 la provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con proprio provvedimento, le necessarie disposizioni integrative. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1993 Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 11