Art. 26 
                         Misure integrative 
 
  1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'art.  10  della
legge  n.  468/1992  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  ove  vige
l'istituto del maso chiuso, adotta,  con  proprio  provvedimento,  le
necessarie disposizioni integrative. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1993 
                              SCALFARO 
                           CIAMPI,  Presidente  del   Consiglio   dei
                           Ministri 
                           DIANA, Ministro  delle  risorse  agricole,
                           alimentari e forestali 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1993 
  Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 11