Art. 3 
                        Riduzione della quota 
 
  1. Le regioni svolgono controlli tesi a verificare  la  rispondenza
della quantita' di prodotto commercializzata alla quota  assegnata  a
ciascun produttore. 
  2. Ove la quantita' commercializzata  risulti  per  cinque  periodi
consecutivi inferiore al  75  per  cento  della  quota  spettante  al
produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto  al  livello
della media  di  prodotto  commercializzato  nell'arco  dei  predetti
cinque periodi. 
  3. In caso di applicazione del comma  2  le  regioni  provvedono  a
comunicare i nuovi quantitativi  all'AIMA,  per  l'aggiornamento  dei
bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 
  4. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui
al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno.