Art. 3 Riduzione della quota 1. Le regioni svolgono controlli tesi a verificare la rispondenza della quantita' di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore. 2. Ove la quantita' commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi. 3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 4. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno.