Art. 4 Associazioni di produttori 1. Per associazioni di produttori si intendono, ai fini del presente regolamento, quelle previste e disciplinate dal regolamento CEE n. 1360/1978 e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni. 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 468/1992 le associazioni di produttori di cui al regolamento CEE n. 1360/1978, e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono presentare all'AIMA la relativa domanda, a firma del presidente, corredata dalla delibera del consiglio direttivo da cui risultino i nominativi dei soci titolari di quota. 3. Qualora le associazioni di produttori non intendano proseguire nella gestione unitaria delle quote debbono darne comunicazione all'AIMA entro il termine di cui all'art. 3, comma 2, della predetta legge.