Art. 4 
                     Associazioni di produttori 
 
  1. Per  associazioni  di  produttori  si  intendono,  ai  fini  del
presente regolamento, quelle previste e disciplinate dal  regolamento
CEE n. 1360/1978  e  sue  successive  modificazioni,  integrazioni  e
codificazioni. 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, della  legge  n.
468/1992 le associazioni di produttori di cui al regolamento  CEE  n.
1360/1978,   e   sue   successive   modificazioni,   integrazioni   e
codificazioni, devono presentare  all'AIMA  la  relativa  domanda,  a
firma  del  presidente,  corredata  dalla  delibera   del   consiglio
direttivo da cui risultino i nominativi dei soci titolari di quota. 
  3. Qualora le associazioni di produttori non  intendano  proseguire
nella gestione  unitaria  delle  quote  debbono  darne  comunicazione
all'AIMA entro il termine di cui all'art. 3, comma 2, della  predetta
legge.