Art. 5 Associazioni: recesso ed adesione 1. Le associazioni di produttori con apposito atto, sottoscritto anche al produttore interessato e redatto conformemente al modello allegato 1, comunicano all'AIMA il recesso dei produttori entro quindici giorni dal perfezionamento del recesso medesimo. 2. L'AIMA provvede ad aggiornare i bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 pervenute entro il 15 gennaio di ciascun anno ed in recesso ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione dei bollettini recanti l'aggiornamento. 3. Le medesime modalita' ed i medesimi termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano nell'ipotesi in cui un produttore aderisca ad un'associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.