Art. 5 
                  Associazioni: recesso ed adesione 
 
  1. Le associazioni di produttori con  apposito  atto,  sottoscritto
anche al produttore interessato e redatto  conformemente  al  modello
allegato 1, comunicano  all'AIMA  il  recesso  dei  produttori  entro
quindici giorni dal perfezionamento del recesso medesimo. 
  2. L'AIMA provvede ad aggiornare i bollettini  di  cui  all'art.  4
della legge n. 468/1992 sulla base  delle  comunicazioni  di  cui  al
comma 1 pervenute entro il 15 gennaio di ciascun anno ed  in  recesso
ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione  dei
bollettini recanti l'aggiornamento. 
  3. Le medesime modalita' ed i medesimi termini di cui ai commi 1  e
2  si  applicano  nell'ipotesi  in  cui  un  produttore  aderisca  ad
un'associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle
quote.