Art. 6 
                    Elenchi dei titolari di quota 
 
  1. L'AIMA, pubblicati entro il  31  gennaio  di  ciascun  anno  gli
elenchi aggiornati dei produttori titolari di  quota  negli  appositi
bollettini, provvede  a  far  pervenire,  in  stampa  e  su  supporto
magnetico i bollettini medesimi alle regioni entro il 20 febbraio  di
ciascun anno. 
  2. Le regioni, acquisiti i predetti bollettini, provvedono entro il
10 marzo di ciascun anno a farli pervenire agli uffici periferici, in
ogni capoluogo di  provincia,  al  fine  di  consentirne  l'immediata
visione agli operatori interessati. 
  3.  Le  regioni  adottano  tutte  le  opportune  misure  dirette  a
consentire una immediata disponibilita' di copie dei  bollettini  per
gli operatori che ne facciano richiesta.