Art. 6 Elenchi dei titolari di quota 1. L'AIMA, pubblicati entro il 31 gennaio di ciascun anno gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota negli appositi bollettini, provvede a far pervenire, in stampa e su supporto magnetico i bollettini medesimi alle regioni entro il 20 febbraio di ciascun anno. 2. Le regioni, acquisiti i predetti bollettini, provvedono entro il 10 marzo di ciascun anno a farli pervenire agli uffici periferici, in ogni capoluogo di provincia, al fine di consentirne l'immediata visione agli operatori interessati. 3. Le regioni adottano tutte le opportune misure dirette a consentire una immediata disponibilita' di copie dei bollettini per gli operatori che ne facciano richiesta.