Art 8.
1. L'articolo 623-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  623-bis.  -  (Altre  comunicazioni  e  conversazioni).  -   Le
disposizioni   contenute   nella   presente  sezione,  relative  alle
comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche
o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza
di suoni, immagini od altri dati".