Art. 10. 
             (Entrata in vigore e copertura finanziaria) 
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994. 
2. L'onere derivante dall'attuazione della presente  legge,  valutato
in lire 15 miliardi per  l'anno  1994  e  in  lire  10  miliardi  per
ciascuno degli anni 1995 e 1996, e' a carico  dello  stanziamento  di
bilancio relativo al Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente
iscritto  nell'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione   del
Ministero del tesoro per il 1994 e corrispondenti  capitoli  per  gli
anni successivi. 
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
4. I finanziamenti sono ripartiti in base alla  consistenza  numerica
dei  pazienti  assistiti  nelle  singole  regioni,  alla  popolazione
residente,  nonche'  alle  documentate  funzioni   dei   centri   ivi
istituiti, tenuto conto delle attivita' specifiche di prevenzione  e,
dove attuata e attuabile, di ricerca. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 1993 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: CONSO