Art. 7.
                        (Attivita' sportive)
1.   La   fibrosi   cistica  non  costituisce  motivo  ostativo  alla
concessione dell'idoneita' fisica per  lo  svolgimento  di  attivita'
sportive.
2.  I  protocolli  per  la  concessione  dell'idoneita'  alla pratica
sportiva agonistica sono definiti  dal  decreto  del  Ministro  della
sanita' di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 
           Nota all'art. 7:
             -  Il testo dell'art. 23 della legge n. 104/1992 (Legge-
          quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
          delle persone handicappate) e' il seguente:
             "Art. 23  (Rimozione  di  ostacoli  per  l'esercizio  di
          attivita'   sportive,   turistiche   e  ricreative).  -  1.
          L'attivita' e la pratica delle discipline sportive sono fa-
          vorite  senza  limitazione  alcuna.    Il  Ministro   della
          sanita', con proprio decreto da emanare entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, definisce i
          protocolli  per  la concessione dell'idoneita' alla pratica
          sportiva agonistica alle persone handicappate.
             2. Le regioni e i comuni, i consorzi  di  comuni  ed  il
          Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  in   materia   di
          eliminazione  delle  barriere architettoniche, ciascuno per
          gli impianti di propria competenza, l'accessibilita'  e  la
          fruibilita' delle strutture sportive e dei connessi servizi
          da parte delle persone handicappate.
             3.   Le   concessioni  demaniali  per  gli  impianti  di
          balneazione  ed  i  loro  rinnovi  sono  subordinati   alla
          visitabilita'  degli  impianti  ai  sensi  del  decreto del
          Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,  n.  236,  di
          attuazione   della   legge   9   gennaio  1989,  n.  13,  e
          all'effettiva possibilita' di accesso al mare delle persone
          handicappate.
             4. Le concessioni autostradali ed i  loro  rinnovi  sono
          subordinati  alla visitabilita' degli impianti ai sensi del
          citato decreto del Ministro dei lavori pubblici  14  giugno
          1989, n. 236.
             5.  Chiunque,  nell'esercizio  delle  attivita'  di  cui
          all'art. 5, primo comma, della legge  17  maggio  1983,  n.
          217,  o  di  altri  pubblici  esercizi,  discrimina persone
          handicappate e' punito con la sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  lire un milione a lire dieci
          milioni e con la  chiusura  dell'esercizio  da  uno  a  sei
          mesi".