Art. 10.
                  Compenso alle aziende di credito
  1.  All'azienda  di  credito  delegata  compete  separatamente  per
ciascuna  delle  operazioni  di  incasso  incluse  nella  delega   un
compenso,  a totale carico del concessionario competente, pari al 25%
della commissione  spettante  allo  stesso  concessionario  ai  sensi
dell'art.  61,  comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n.   43,   da   trattenere   all'atto
dell'accreditamento  al concessionario delle sonme spettanti ai sensi
dell'art. 8, comma 1.
  2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento
di valutazione per la revisione dei compensi  prevista  dall'art.  61
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art.  61  del D.P.R. n. 43/1988 e' il
          seguente:
             "Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi  e
          i   rimborsi   spese   spettanti   al  concessionario  sono
          determinati, per ciascun ambito territoriale,  su  proposta
          del  servizio centrale, sentito il parere della commissione
          di cui all'art. 3, con decreto del Ministro  delle  finanze
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
             2.  Il  parere  della  commissione di cui all'articolo 3
          deve:
               a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla
          determinazione del compenso;
               b) indicare in modo specifico l'incidenza  di  ciascun
          elemento di valutazione sul risultato finale;
               c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla
          lettera  b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi
          considerati ai fini della determinazione dei  compensi  per
          altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.
             3.  La  remunerazione  del servizio di riscossione viene
          determinata in  modo  da  assicurare  una  percentuale  non
          differenziata  di  utile per ogni concessionario sulla base
          dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione
          a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario  o  a
          gruppi  di  concessionari  similari, tenendo comunque conto
          del numero degli  sportelli  e  del  costo  aggiuntivo  del
          personale  obbligatoriamente  mantenuto  in servizio presso
          ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123,
          ove  tale  personale   ecceda   le   necessita'   operative
          riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con
          riferimento   all'ultimo  biennio,  dell'ammontare  globale
          delle somme riscosse e dei tempi di valuta,  del  numero  e
          tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di
          inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
               a)  una  commissione per la riscossione dei versamenti
          diretti,  uguale  per  tutti   gli   ambiti   territoriali,
          stabilita  in  misura percentuale delle somme riscosse, con
          la determinazione di un importo  minimo  e  di  un  importo
          massimo;
               b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte
          a   ruolo,   uguale  per  tutti  gli  ambiti  territoriali,
          stabilito in misura percentuale delle somme  riscosse,  con
          la  determinazione  di  un  importo  minimo e di un importo
          massimo tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile
          ammontare globale di tali somme;
               c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello  previsto
          dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a
          ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale
          per  tutti  gli  ambiti  territoriali,  stabilito in misura
          percentuale   delle   somme   riscosse,    tenendo    conto
          dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e
          dell'incidenza  di  esso  sull'ammontare  complessivo delle
          altre forme di riscossione;
               d) un compenso in cifra  fissa  per  ciascun  abitante
          servito,  differenziato  per  ogni  ambito  territoriale  e
          determinato in relazione  al  prevedibile  ammontare  delle
          commissioni,  dei  compensi,  dei  rimborsi  spese  e degli
          interessi di mora spettanti ai concessionari ai  sensi  del
          presente  articolo  al  fine di assicurare la remunerazione
          calcolata con i criteri  previsti  dal  primo  periodo  del
          presente  comma;  il  numero degli abitanti serviti da ogni
          concessione e' quello risultante dagli  ultimi  dati  sulla
          popolazione residente pubblicati dall'Istat.
             4.  Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle
          spese delle procedure esecutive in misura determinata,  per
          i  diversi  adempimenti,  in  base  a tabella approvata dal
          Ministro delle finanze, sentito il parere del  Ministro  di
          grazia e giustizia.
             5.  Sono  a  carico  dello  Stato  e  degli  altri  enti
          impositori il  pagamento  della  commissione  di  cui  alla
          lettera  a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma
          3, nei casi in cui non e' previsto il  pagamento  spontaneo
          prima  della  iscrizione  a  ruolo,  nonche'  il  rimborso,
          ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
          infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico  dello  Stato,
          inoltre,  i  compensi  di  cui  al  comma 3, lettera d), da
          erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno  27  dei
          mesi  di  febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun
          anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente
          intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento,
          ovvero tramite concessione di una corrispondente  dilazione
          a  valere,  anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla
          prima scadenza utile dopo le date  sopra  indicate.  Per  i
          crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio
          e'  altresi'  a  carico  dello  Stato  e  degli  altri enti
          impositori il pagamento, ridotto al  cinquanta  per  cento,
          delle spese delle procedure esecutive.
             6. Sono invece a carico dei contribuenti:
               a)  il  pagamento  dei  compensi  di  cui  al comma 3,
          lettera b), nei  casi  in  cui  e'  previsto  il  pagamento
          spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
               b)  pagamento  dei compensi di cui al comma 3, lettera
          c);
               c) il pagamento delle spese delle procedure  esecutive
          e  degli  interessi  semestrali  di  mora  per il ritardato
          pagamento delle somme iscritte a ruolo,  questi  ultimi  da
          determinare  annualmente  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
             7. Per la gestione del servizio di tesoreria  spetta  al
          concessionario un compenso percentuale rapportato al volume
          delle  entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con
          gli enti interessati in relazione ai costi di gestione  del
          servizio   e   in   misura   che   assicuri   una  adeguata
          remunerazione.   In   caso   di   mancato    accordo,    la
          determinazione  del  compenso  e'  stabilita  dal  servizio
          centrale, il quale provvede con atto motivato.
             8. Al fine di assicurare la  permanenza  dell'equilibrio
          economico  di  ogni  singola gestione viene effettuata, con
          periodicita' biennale,  la  revisione  delle  misure  delle
          commissioni,  dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto
          conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo
          per il biennio successivo nonche' delle eventuali modifiche
          alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad
          intervenute modifiche normative. A tale revisione  provvede
          il  Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
          programmazione  economica,  entro il 30 settembre dell'anno
          precedente a quello  di  entrata  in  vigore  dello  stesso
          decreto.