Art. 11. 
Termini e modalita' di versamento alle  tesorerie  provinciali  dello
                                Stato 
  1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, il  concessionario  versa,  distintamente
per imposta, alla competente Sezione di tesoreria  provinciale  dello
Stato o alle casse degli enti  destinatari  l'ammontare  delle  somme
allo stesso accreditate al netto del settantacinque per  cento  della
commissione di  sua  spettanza,  dei  rimborsi  d'imposta  effettuati
secondo le disposizioni contenute nel presente  regolamento,  nonche'
dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di
dilazione e di  sgravio  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  usufruibili  sui  versamenti
diretti. 
  2. L'ammontare dei versamenti  diretti  riscossi  direttamente  dal
concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale
va versato, distintamente per imposta,  alla  competente  Sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari
entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto
della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui
al  successivo  art.  12,  nonche'  delle  altre  somme  indicate  al
precedente comma 1.  Nello  stesso  termine  vanno  versate,  tramite
postagiro, le somme per  le  quali  sia  pervenuta  la  comunicazione
dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. 
  3. Le  somme  accreditate,  al  concessionario,  dalle  aziende  di
credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata
sono  comunque  riversate,  nei  termini   stabiliti   nel   presente
regolamento, alle competenti Sezioni di tesoreria  provinciale  dello
Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate  eventuali  e
diverse concernenti il Ministero delle finanze  e  alle  casse  degli
enti destinatari secondo modalita' stabilite dal  Dipartimento  delle
entrate - Direzione centrale per la riscossione. 
  4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello
o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano
nella  disponibilita'  del  concessionario  costituiscono   i   fondi
specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma  delle
disposizioni contenute nel titolo secondo. 
  5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,  si  applicano
anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d)
del citato decreto. 
 
          Note all'art. 11:
             -  Il testo dell'art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 43/1988
          e' il seguente: "2. I concessionari indicati  all'art.  31,
          comma  1,  lettere  a  )  e  b),  devono  versare presso le
          competenti sezioni di  tesoreria  provinciale  dello  Stato
          esclusivamente  in  contanti  o  con le modalita' di cui al
          terzo   comma   dell'art.   230   del    regolamento    per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con R.D.L. (rectius:  R.D.)
          23  maggio  1924,  n.  827,  e successive modificazioni, le
          somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse  quelle
          affluite  sul  conto  corrente  postale  vincolato a favore
          dello  Stato  che  devono  essere  versate   solo   tramite
          postagiro".
             -  Il testo dell'art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988
          e' il seguente:
             "Art.  31  (Soggetti  della  concessione).   -   1.   La
          concessione puo' essere conferita:
               a)  alle  aziende  e  agli  istituti di credito di cui
          all'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del  R.D.L.  12  marzo
          1936,  n.  375,  e  successive  modificazioni, nonche' alle
          casse rurali ed artigiane di  cui  alla  lettera  f)  dello
          stesso  articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire
          un miliardo;
               b)  alle  speciali  sezioni  autonome   dei   predetti
          istituti e aziende di credito;
               c)  alle  societa' per azioni regolarmente costituite,
          con sede in Italia e con capitale interamente  versato  non
          inferiore   a  lire  un  miliardo  ed  aventi  per  oggetto
          esclusivo  la  gestione  in   concessione   del   servizio,
          costituite  dai  soggetti  indicati  nella  lettera a) o da
          persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei
          confronti della societa' del trasferimento delle azioni per
          atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal  Ministro
          delle  finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle
          societa' per azioni gia'  esercenti  attivita'  esattoriale
          per  adeguarlo  alle  prescrizioni contenute nella presente
          lettera, non danno luogo  all'applicazione  dell'art.  2437
          del codice civile;
               d)   alle   societa'   cooperative  con  capitale  non
          inferiore a lire un miliardo, che alla data di  entrata  in
          vigore  della  legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari
          di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.".