Art. 11. Termini e modalita' di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonche' delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. 3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. 4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilita' del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo. 5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente: "2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere a ) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D.L. (rectius: R.D.) 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro". - Il testo dell'art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente: "Art. 31 (Soggetti della concessione). - 1. La concessione puo' essere conferita: a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo; b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito; c) alle societa' per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle societa' per azioni gia' esercenti attivita' esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'art. 2437 del codice civile; d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.".