Art. 13.
               Trasmissione dei dati ai concessionari
                  da parte delle aziende di credito
  1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici
i  dati  analitici  relativi  ad  ogni  singola operazione di incasso
effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe
ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed  entro  il  decimo
giorno  del  mese  successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo
all'ultimo giorno del mese.
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabilite le modalita' di trasmissione, i
dati  analitici  da  rilevare  dalle  deleghe  di  versamento  e   le
caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere.