Art. 14.
                   Aggiornamento dei conti fiscali
  1.  I  concessionari  del servizio della riscossione sono tenuti ad
aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini:
    a)  nella  stessa  giornata  di  presentazione  da  parte   degli
intestatari  delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi
da parte dei concessionari;
    b) entro il terzo giorno successivo a quello di  ricevimento  dei
versamenti allo sportello del concessionario;
    c)   entro   il   quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di
comunicazione  al  concessionario,  da   parte   dell'amministrazione
postale,   dell'avvenuto  accreditamento  dei  versamenti  sul  conto
corrente vincolato;
    d)  entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  a   quello   dei
versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo;
    e)  entro  la  fine  di  ciascun mese per i versamenti effettuati
mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente.