Art. 15. Estratto conto 1. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario del servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio. 2. Il modello dell'estratto conto di cui al precedente comma e' approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'estratto del conto va rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato, l'intestatario puo' rivolgersi alla competente direzione regionale delle entrate.