Art. 15. 
                           Estratto conto 
  1. Entro il  20  marzo  di  ciascun  anno,  il  concessionario  del
servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario
di un conto fiscale, un estratto conto dei  versamenti  registrati  e
dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio. 
  2. Il modello dell'estratto conto di cui  al  precedente  comma  e'
approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. 
  3. Gli intestatari di conto possono richiedere,  al  concessionario
competente, la situazione dei versamenti e  dei  rimborsi  registrati
sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata  mediante
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  l'estratto  del  conto  va
rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta
stessa. Ove il concessionario non  provveda  nel  termine  assegnato,
l'intestatario puo' rivolgersi alla  competente  direzione  regionale
delle entrate.