Art. 16. S a n z i o n i 1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento. Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente: "Art. 104 (Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori). - 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato. 2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto. 3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonche' su quelle per le quali il concessionario e' tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'art. 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6. 4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'art. 56". - Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente: "Art. 20 (Decadenza della concessione). - 1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora: a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione; b) commetta gravi o reiterati abusi o irregolarita' ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti; c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare; d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita' del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 3; e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che vanno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito; f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'art. 9, comma 1, e dall'art. 54; g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'art. 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione; h) negli altri casi previsti dal presente decreto. 2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. 3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'art. 3 e il competente intendente di finanza. 4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza".