Art. 16.
                           S a n z i o n i
  1.  Nei  casi  di  versamenti di imposta tramite delega, qualora il
riversamento  delle  relative  somme  alla  competente   Sezione   di
tesoreria  provinciale  o alle casse degli altri enti destinatari sia
omesso o avvenga oltre  il  sesto  giorno  lavorativo  successivo  ai
predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le
sanzioni  previste  dall'art.  104  del  decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha
l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota  parte  delle
sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento.
  Gli  omessi  o  ritardati  versamenti  da parte del concessionario,
imputabili ai sensi del  presente  comma  all'azienda  delegata,  non
costituiscono,  ad  alcun  effetto,  inadempienze  valutabili ai fini
dell'applicazione dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  3.  Restano  in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,  ad
esclusivo  carico  del  concessionario  per  gli  omessi  o ritardati
versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato  o  alle
casse  degli  altri  enti destinatari dei versamenti diretti riscossi
allo sportello o mediante conto corrente vincolato.
 
          Note all'art. 16:
             - Il testo dell'art. 104 del D.P.R.  n.  43/1988  e'  il
          seguente:
             "Art.   104  (Ritardo  od  omissione  di  versamenti  in
          tesoreria o nelle casse degli enti  creditori).  -  1.  Nei
          confronti  del  concessionario  che  omette  in  tutto o in
          parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla  sezione
          di  tesoreria  provinciale  dello  Stato o alle casse degli
          enti destinatari delle somme riscosse, si applica  la  pena
          pecuniaria  pari  alla  somma  di  cui  e'  stato omesso il
          versamento,  salve  le  sanzioni   penali   se   il   fatto
          costituisce reato.
             2.  Se  il  versamento  viene  effettuato entro i trenta
          giorni successivi alla scadenza, la  pena  pecuniaria  puo'
          essere ridotta fino ad un quarto.
             3.  Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate
          con  ritardo,  nonche'  su   quelle   per   le   quali   il
          concessionario  e'  tenuto  all'anticipazione e non versate
          nei termini fissati  dall'art.  72,  comma  1,  si  applica
          l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6.
             4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in
          parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo
          le disposizioni dell'art. 56".
             -  Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 43/1988 e'
          il seguente:
             "Art.   20   (Decadenza  della  concessione).  -  1.  Il
          concessionario incorre nella decadenza qualora:
               a) non inizi  il  servizio  alla  data  fissata  nella
          concessione;
               b) commetta gravi o reiterati abusi o irregolarita' ed
          in  particolare  non  effettui  alle prescritte scadenze in
          tutto o in parte i versamenti dovuti;
               c) non osservi gli  obblighi  stabiliti  dall'atto  di
          concessione e dal relativo disciplinare;
               d)  si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita' del
          servizio, di assumere il servizio di tesoreria a  richiesta
          degli  enti  locali  interessati e quello di riscossione di
          altre entrate o crediti previsti nel  decreto  ministeriale
          di cui all'art. 2, comma 3;
               e)  risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle
          leggi in  materia  di  lavoro  e  previdenza,  nonche'  dai
          contratti   collettivi  per  gli  addetti  al  servizio  di
          riscossione dei tributi che  vanno  applicati  a  tutto  il
          personale  dipendente  fatta  eccezione  per gli addetti ai
          quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre
          1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale  del
          settore del credito;
               f)  non  presti  o  non adegui la cauzione nei termini
          stabiliti dal disciplinare  speciale  di  cui  all'art.  9,
          comma 1, e dall'art. 54;
               g)  non  sia  stata  disposta la riammissione ai sensi
          dell'art. 17 nella gestione del  servizio,  per  cause  non
          imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal
          provvedimento di sospensione;
               h) negli altri casi previsti dal presente decreto.
             2.  La  dichiarazione di decadenza deve essere preceduta
          da motivata e formale contestazione delle inadempienze  che
          vi hanno dato causa.
             3.  Alla  dichiarazione  di  decadenza  si  provvede con
          decreto del Ministro delle finanze, sentiti la  commissione
          consultiva  di cui all'art. 3 e il competente intendente di
          finanza.
             4. Il concessionario non ha  diritto  ad  indennizzo  in
          caso di decadenza".