Art. 17. Collegamenti telematici e scambio di informazioni 1. Al fine di consentire ai competenti uffici di conoscere lo stato della riscossione e dei rimborsi dei tributi, i concessionari devono collegarsi telematicamente con il Sistema informativo del Ministero delle finanze per il tramite del consorzio nazionale fra i concessionari. 2. Attraverso tale collegamento i concessionari comunicano al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati, di cui all'art. 3, comma 4, necessari alla costituzione delle basi informative che il citato Sistema informativo mettera' a disposizione degli uffici finanziari per gli adempimenti loro competenti. Le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione, al Sistema informativo del Ministero delle finanze, dei dati dei singoli conti fiscali nonche' le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienze nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari, sono stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono indicati i dati che il Sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al Sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato relativamente alle contabilita' tenute dai concessionari sui conti fiscali. Con lo stesso decreto sono definite le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati. 4. La regolazione contabile relativa ai compensi trattenuti dai concessionari del servizio della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione e quella relativa ai rimborsi, eseguiti dagli stessi, viene effettuata a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze mediante versamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. In relazione all'entita' della regolazione contabile da effettuarsi mediante versamento al capitolo di entrata concernente l'imposta sul valore aggiunto, alle occorrenti variazioni di bilancio provvede, con propri decreti, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle finanze.
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente: "Art. 111 (Altre infrazioni). - 1. Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano la riscossione, la tenuta della contabilita' e gli adempimenti prescritti ai fini dei controlli, per la quale non e' prevista apposita sanzione, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila. 2. Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono comprese le disposizioni e istruzioni impartite dal servizio centrale della riscossione".