Art. 17.
          Collegamenti telematici e scambio di informazioni
  1. Al fine di consentire ai competenti uffici di conoscere lo stato
della  riscossione e dei rimborsi dei tributi, i concessionari devono
collegarsi telematicamente con il Sistema informativo  del  Ministero
delle   finanze   per  il  tramite  del  consorzio  nazionale  fra  i
concessionari.
  2. Attraverso  tale  collegamento  i  concessionari  comunicano  al
Sistema  informativo  del  Ministero  delle  finanze  i  dati, di cui
all'art.  3,  comma  4,  necessari  alla  costituzione   delle   basi
informative che il citato Sistema informativo mettera' a disposizione
degli  uffici  finanziari  per  gli  adempimenti  loro competenti. Le
modalita', i termini e le caratteristiche tecniche  di  trasmissione,
al  Sistema  informativo  del  Ministero  delle finanze, dei dati dei
singoli conti fiscali nonche' le modalita' di applicazione delle pene
pecuniarie di cui all'art.  111  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n. 43, nei casi di inadempienze nella
comunicazione dei dati da parte dei concessionari, sono stabiliti con
decreti del Ministro  delle  finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  di concerto con il
Ministro del tesoro sono indicati i dati che il  Sistema  informativo
del  Ministero  delle  finanze  trasmette  al Sistema informativo del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato  relativamente
alle  contabilita' tenute dai concessionari sui conti fiscali. Con lo
stesso  decreto  sono  definite  le  modalita',  i   termini   e   le
caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
  4.  La  regolazione  contabile  relativa ai compensi trattenuti dai
concessionari  del  servizio  della  riscossione  e  dai   commissari
governativi  delegati  provvisoriamente  alla  riscossione  e  quella
relativa ai rimborsi,  eseguiti  dagli  stessi,  viene  effettuata  a
carico  dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa
del  Ministero  delle  finanze  mediante  versamento  agli   appositi
capitoli   dello  stato  di  previsione  dell'entrata.  In  relazione
all'entita'  della  regolazione  contabile  da  effettuarsi  mediante
versamento  al  capitolo  di entrata concernente l'imposta sul valore
aggiunto, alle occorrenti variazioni di bilancio provvede, con propri
decreti, il Ministro  del  tesoro  su  proposta  del  Ministro  delle
finanze.
 
          Nota all'art. 17:
             -  Il  testo  dell'art.  111 del D.P.R. n. 43/1988 e' il
          seguente:
             "Art. 111 (Altre infrazioni). -  1.  Per  l'inosservanza
          delle  disposizioni  che regolano la riscossione, la tenuta
          della contabilita' e gli adempimenti prescritti ai fini dei
          controlli, per la quale non e' prevista apposita  sanzione,
          si  applica  la  pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 300
          mila.
             2.  Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono
          comprese  le  disposizioni  e  istruzioni   impartite   dal
          servizio centrale della riscossione".