Art. 18.
                 Rimborsi erogati dai concessionari
  1.  I  concessionari del servizio della riscossione, nella qualita'
di gestori  dei  conti  fiscali,  sono  autorizzati  ad  erogare  nei
confronti   degli  intestatari  di  conto  fiscale  i  rimborsi  loro
spettanti a norma delle  vigenti  disposizioni  delle  singole  leggi
d'imposta  e  nei  limiti  ed  alle condizioni stabiliti dal presente
regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi  di
cui al precedente art. 11, comma 4.
  2.  Alla  erogazione  dei rimborsi i concessionari provvedono sulla
base  di  apposita  richiesta,  sottoscritta   dall'intestatario   ed
attestante  il  diritto  al  rimborso,  o  di  apposita comunicazione
dell'ufficio competente, mediante accreditamento  in  conto  corrente
bancario intestato allo stesso.
  3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art.
3,  comma  1,  del  presente  regolamento, ad esclusione dei rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto disposti  dai  competenti  uffici  e
regolati  al successivo art. 19, e' eseguita relativamente ai crediti
d'imposta sorti  dal  1  gennaio  1994.  Per  i  crediti  di  imposta
derivanti  dalle  dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono
autorizzati ad erogare  i  rimborsi  scaturenti  dalle  dichiarazioni
presentate a partire dal 1 gennaio 1994.
  4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di
idonea   garanzia   come   stabilito   dal   successivo  art.  22  il
concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione
di cui al capo terzo del titolo secondo del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  5.  Sulla  base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del
primo semestre dall'attivazione del  conto  fiscale  il  Dipartimento
delle  entrate  -  Direzione  centrale per la riscossione provvede ad
adeguare la cauzione versata dal concessionario ai  nuovi  flussi  di
entrata,  secondo  la  procedura  indicata  all'art. 54, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 
          Note all'art. 18:
             - Per il testo del D.P.R. 28 gennaio  1988,  n.  43,  v.
          nelle note alle premesse.
             -  Il testo dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988
          e' il seguente:
             "Art. 54 (Adeguamento della  cauzione  nel  corso  della
          gestione).  - 1. Se nel corso della gestione e comunque per
          un periodo di almeno un triennio il valore complessivo  dei
          beni  che  costituiscono la cauzione e' diminuito di almeno
          il  dieci  per  cento  o  il   carico   complessivo   della
          riscossione  e'  aumentato di almeno il dieci per cento, il
          servizio  centrale,  con  avviso  notificato,   invita   il
          concessionario   ad  integrare  la  cauzione  entro  trenta
          giorni".