Art. 2. Identificazione e apertura dei conti fiscali 1. Il conto fiscale e' individuato attraverso un codice identificativo costituito, nell'ordine, dal codice dell'ambito nel quale opera il concessionario competente e dal codice fiscale dell'intestatario. 2. Il conto fiscale e' aperto d'ufficio, a cura del concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, per tutti gli intestatari indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento. I dati identificativi necessari all'apertura dei conti sono forniti ai concessionari dal sistema informativo del Ministero delle finanze. 3. I concessionari hanno l'obbligo di comunicare agli intestatari l'avvenuta apertura del conto, nonche' di richiedere gli estremi del conto corrente bancario dell'intestatario da utilizzare ai fini della erogazione dei rimborsi. 4. Il concessionario competente ha l'obbligo di aggiornare il conto qualora durante la gestione si rendano necessarie variazioni di alcuni dei dati identificativi dei contribuenti. Le variazioni da apportare sono comunicate, al concessionario competente, dal sistema informativo del Ministero delle finanze. 5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabiliti i dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve fornire ai concessionari in relazione agli adempimenti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo. Con tale decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di comunicazione agli intestatari prevista al comma 3 del presente articolo.