Art. 2.
            Identificazione e apertura dei conti fiscali
  1.   Il   conto   fiscale   e'  individuato  attraverso  un  codice
identificativo costituito, nell'ordine, dal  codice  dell'ambito  nel
quale  opera  il  concessionario  competente  e  dal  codice  fiscale
dell'intestatario.
  2. Il conto fiscale e' aperto d'ufficio, a cura del  concessionario
del servizio della riscossione competente per territorio in relazione
al  domicilio  fiscale  del  contribuente,  per tutti gli intestatari
indicati al comma 1 dell'art. 1  del  presente  regolamento.  I  dati
identificativi  necessari  all'apertura  dei  conti  sono  forniti ai
concessionari dal sistema informativo del Ministero delle finanze.
  3. I concessionari hanno l'obbligo di comunicare  agli  intestatari
l'avvenuta  apertura del conto, nonche' di richiedere gli estremi del
conto corrente bancario dell'intestatario da utilizzare ai fini della
erogazione dei rimborsi.
  4. Il concessionario competente ha l'obbligo di aggiornare il conto
qualora durante la  gestione  si  rendano  necessarie  variazioni  di
alcuni  dei  dati  identificativi  dei contribuenti. Le variazioni da
apportare sono comunicate, al concessionario competente, dal  sistema
informativo del Ministero delle finanze.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale sono stabiliti i dati che il  sistema  informativo
del   Ministero  delle  finanze  deve  fornire  ai  concessionari  in
relazione agli adempimenti previsti ai  commi  2  e  4  del  presente
articolo.  Con tale decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di
comunicazione agli intestatari  prevista  al  comma  3  del  presente
articolo.