Art. 20 Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi 1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta' di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilita' la domanda e' compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno definite le modalita' per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi. 2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata gia' prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso. 3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione. 4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario. 5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, piu' accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralita' di accrediti e' considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte. 6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilita' con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati. 7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andra' recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua.
Nota all'art. 20: - Per il testo dell'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, v. nelle note alle premesse.