Art. 20 
       Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi 
 
  1. L'intestatario  di  conto  fiscale  ha  facolta'  di  richiedere
direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle  altre
somme di cui all'art. 3. A pena di  improcedibilita'  la  domanda  e'
compilata su stampato conforme al modello approvato con  decreto  del
Ministro delle finanze e contiene tutti gli  elementi  ivi  previsti.
Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  saranno
definite le  modalita'  per  la  richiesta  e  per  l'erogazione  dei
rimborsi. 
  2. La  richiesta  di  rimborso  sottoscritta  dall'intestatario  ed
attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello
del  competente  concessionario  il  quale  entro  i   dieci   giorni
successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di  una
delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata
gia' prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso. 
  3. Ove la garanzia non  venga  prestata  entro  i  quaranta  giorni
successivi dalla data di presentazione della richiesta  di  rimborso,
la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate
dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti  uffici
vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione. 
  4.  Decorso  il  quarantesimo  giorno  dalla  presentazione   della
richiesta  o  dal  giorno  in  cui  e'  pervenuta  la   comunicazione
dell'ufficio  tributario,  il  concessionario,  rispettando  l'ordine
cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente  di  importo,
entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso  e,
se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento
sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario. 
  5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario  ovvero
disposto dall'ufficio  dell'amministrazione  finanziaria,  non  possa
essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal
precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici
della riscossione,  il  concessionario  provvede  ad  effettuare  nei
giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del
rimborso,   piu'   accrediti,    sul    conto    corrente    bancario
dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici  di
riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione  del
compenso,  la  pluralita'  di  accrediti  e'  considerata  una  unica
operazione di rimborso.  Qualora  il  rimborso  richiesto  non  possa
essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili,  nel  termine  di
sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33,  lettera  a),  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o  in  parte
non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi  speciali
per i crediti di imposte. 
  6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4,
relativi  ai  singoli  tributi,   risultino   in   via   continuativa
insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i  singoli
concessionari  che  ne   facciano   istanza,   anche   su   richiesta
dell'intestatario, saranno  autorizzati,  con  decreto  del  Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del  tesoro,  da  emanarsi
nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai  fondi
specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica
della compatibilita' con i capitoli di bilancio relativi  ai  tributi
utilizzati. 
  7. In sede di controllo  dei  rimborsi  erogati  dai  concessionari
l'ufficio   competente   provvede   a   recuperare   nei    confronti
dell'intestatario  le  somme  indebitamente  rimborsate,  secondo  le
disposizioni previste  nelle  singole  leggi  d'imposta,  qualora  il
recupero  delle  relative  somme  non   sia   stato   preventivamente
effettuato sulla garanzia prestata  dal  contribuente  che  ne  abbia
l'obbligo; in tale sede andra' recuperata  la  somma  trattenuta  dal
concessionario  a  titolo  di  compenso  ove  il   rimborso   risulti
totalmente non dovuto. Se  il  rimborso  erogato  dal  concessionario
risulti inferiore a quello spettante,  l'ufficio  competente  dispone
per la parte residua. 
 
          Nota all'art. 20:
             - Per il testo dell'art. 78, comma 33, lettera a), della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  v.  nelle  note  alle
          premesse.