Art. 21.
                 Limiti di erogabilita' del rimborso
                    senza prestazione di garanzia
  1.  Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione
dei rimborsi, il cui ammontare risulti non  superiore  al  dieci  per
cento  dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la
data della richiesta  e  registrati  nel  conto  fiscale,  esclusi  i
versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi
gia'  erogati.  Ai fini della verifica del limite del dieci per cento
si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data  della
richiesta.
  2. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato
sulla   base  della  comunicazione  inviata  dal  competente  ufficio
dell'Amministrazione finanziaria.