Art. 22.
                     Prestazione della garanzia
                     da parte degli intestatari
  1.  Per l'erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di
cui all'art. 21 l'intestatario deve prestare una  delle  garanzie  di
durata  quinquennale,  indicate all'arti-colo 38-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni. E' consentito il cumulo di piu' forme di garanzia.
  2.  La  garanzia,  da  intestarsi  a favore del direttore regionale
delle entrate, va prestata per l'ammontare  del  rimborso  richiesto,
maggiorato  dell'importo  degli  interessi annui, di cui all'art. 38-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633,  per  la  durata  di  cinque  anni.  La  stessa  garanzia  viene
consegnata  al   competente   concessionario   del   servizio   della
riscossione  per il necessario inoltro alla direzione regionale delle
entrate.
  3. Nel caso di prestazione della garanzia  in  titoli  di  Stato  o
garantiti    dallo   Stato,   va   effettuato,   a   cura   e   spesa
dell'intestatario il  deposito  dei  titoli  alla  Cassa  depositi  e
prestiti  che  ne  rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla
richiesta di rimborso,  per  il  necessario  inoltro  alla  direzione
regionale delle entrate.
 
          Nota all'art. 22.
            -  Il  testo dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 633, e' il seguente:
             "Art.  38-bis  (Esecuzione  dei  rimborsi).  I  rimborsi
          previsti  nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
          sede  di  dichiarazione  annuale,  entro  tre  mesi   dalla
          scadenza  del  termine di presentazione della dichiarazione
          prestando, prima dell'esecuzione  del  rimborso  e  per  la
          durata  di  due  anni  dallo  stesso, cauzione in titoli di
          Stato o garantiti dallo Stato, al valore di  borsa,  ovvero
          fidejussione   rilasciata   da  un'azienda  o  istituto  di
          credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate  nel
          primo  comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che
          a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra  adeguate
          garanzie  di  solvibilita' o mediante polizza fidejussoria,
          rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle
          somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione  del
          9  per  cento  annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione,  non computando il periodo intercorrente tra
          la data di notifica della richiesta di documenti e la  data
          della loro consegna, quando superi quindici giorni.
             Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
          periodi  inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate
          nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere  a)
          e b) del terzo comma dell'art. 30.
             Quando  sia  stato  constatato  nel  relativo periodo di
          imposta uno dei reati di cui all'art. 4,  primo  comma,  n.
          5),  del  D.L.  10  luglio  1982,  n.  429, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   1982,   n.   516,
          l'esecuzione  dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
          sospesa, fino alla concorrenza dell'ammontare  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  indicata  nelle  fatture  o in altri
          documenti illecitamente  emessi  o  utilizzati,  fino  alla
          definizione del relativo procedimento penale.
             Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento
          degli  interessi provvede il competente ufficio utilizzando
          i fondi della riscossione,  eventualmente  aumentati  delle
          somme  riscosse  da  altri  uffici  dell'imposta sul valore
          aggiunto.  Ai  fini   della   formazione   della   giacenza
          occorrente  per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata
          dilazione  per  il   versamento   all'erario   dell'imposta
          riscossa.  Ai  rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i
          normali stanziamenti di bilancio.
             Con decreto del Ministro delle finanze di  concerto  con
          il Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' relative
          all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
          la  richiesta  dei  rimborsi  relativi  a periodi inferiori
          all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi'  stabiliti
          le  modalita'  ed  i termini relativi alla dilazione per il
          versamento  all'erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
          modalita'  relative  alla  presentazione della contabilita'
          amministrativa e al trasferimento  dei  fondi  tra  i  vari
          uffici.
             Se  successivamente  al rimborso viene notificato avviso
          di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
          giorni, deve versare  all'ufficio  le  somme  che  in  base
          all'avviso   stesso   risultano  indebitamente  rimborsate,
          insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data
          del rimborso, a meno che non presti  la  garanzia  prevista
          nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
          definitivo".