Art. 23. Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono approvate le modalita' concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati. 2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
Nota all'art. 23. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 v. nelle note alle premesse.