Art. 23.
           Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati
  1.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  vengono
approvate   le   modalita'   concernenti   il  recupero  di  rimborsi
indebitamente effettuati.
  2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi,  mandatari
e  procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono
attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilita'  generale
dello Stato.
 
          Nota all'art. 23.
             -  Per  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della legge n.
          400/1988 v.  nelle note alle premesse.