Art. 24. 
         Compensi e penalita' per l'erogazione dei rimborsi 
  1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta  al
concessionario del servizio della riscossione  un  compenso  di  lire
venticinquemila, da trattenersi in  occasione  del  primo  versamento
utile alla sezione di tesoreria provinciale dello  Stato  di  cui  al
precedente art. 11. 
  2. Per l'omesso o ritardato versamento alle  sezioni  di  tesoreria
provinciale  o  alle  casse  degli  enti  destinatari  conseguente  a
rimborsi erroneamente erogati  dal  concessionario  si  applicano  le
disposizioni previste all'art. 104 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
 
          Nota all'art. 24.
             -  Per  il  testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 v.
          nelle note all'art. 16.