Art. 25.
                 Limiti alla erogazione dei rimborsi
  1.  Fino  al  31 dicembre 1997, le richieste di rimborso presentate
dagli intestatari al concessionario del servizio della riscossione ai
sensi dell'art.  20  non  possono  complessivamente  eccedere  per  i
tributi  e  le  altre  somme  affluenti  sul conto fiscale i seguenti
limiti:
    a) lire 20 milioni nel 1994;
    b) lire 40 milioni nel 1995;
    c) lire 60 milioni nel 1996;
    d) lire 80 milioni nel 1997.
  2.  Qualora  nei  singoli  anni  vengano  presentate  richieste  di
rimborso  complessivamente  superiori  ai limiti di cui al precedente
comma, i concessionari sono tenuti ad erogare i rimborsi  nell'ambito
dei suddetti limiti. Nei confronti dei concessionari inadempienti, si
applicano   le  sanzioni  previste  dall'art.  104  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 
          Nota all'art. 25.
             - Per il testo dell'art. 104 del D.P.R.  n.  43/1988  v.
          nelle note all'art. 16.