Art. 26.
            Trasmissione dei dati al Sistema informativo
                     del Ministero delle finanze
  1.  Per  consentire  ai  concessionari  il completamento dei propri
sistemi informativi e la realizzazione del collegamento telematico di
questi con il Sistema informativo del Ministero delle finanze, per il
tramite del Consorzio nazionale fra i concessionari, per i primi  due
anni  di  applicazione  del  presente regolamento la trasmissione dei
dati al sistema informativo potra' avvenire  mediante  l'utilizzo  di
supporti  magnetici.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono determinate le modalita',  i
termini  e  le  caratteristiche  tecniche di trasmissione dei dati al
Sistema informativo del Ministero delle finanze.
  2. Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie  di  cui
all'art.  111  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da
parte dei concessionari.
 
          Note all'art. 26.
             - Per il testo dell'art. 17, comma  3,  della  legge  n.
          400/1/988 v.  nelle note alle premesse.
             -  Per  il  testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 v.
          nella nota all'art. 17.