Art. 26. Trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze 1. Per consentire ai concessionari il completamento dei propri sistemi informativi e la realizzazione del collegamento telematico di questi con il Sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale fra i concessionari, per i primi due anni di applicazione del presente regolamento la trasmissione dei dati al sistema informativo potra' avvenire mediante l'utilizzo di supporti magnetici. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono determinate le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari.
Note all'art. 26. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1/988 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 v. nella nota all'art. 17.