Art. 27.
            Differimento dei termini per l'aggiornamento
                          dei conti fiscali
  1. Per i primi sei mesi di applicazione del presente regolamento il
termine  per  l'aggiornamento  dei  conti fiscali di cui all'art. 14,
lettera e), e' differito  di  un  mese.  Tenuto  conto  di  eventuali
particolari  difficolta' organizzative con decreto del Ministro delle
finanze il periodo di sei mesi di cui sopra potra'  essere  prorogato
fino a ulteriori sei mesi.