Art. 27. Differimento dei termini per l'aggiornamento dei conti fiscali 1. Per i primi sei mesi di applicazione del presente regolamento il termine per l'aggiornamento dei conti fiscali di cui all'art. 14, lettera e), e' differito di un mese. Tenuto conto di eventuali particolari difficolta' organizzative con decreto del Ministro delle finanze il periodo di sei mesi di cui sopra potra' essere prorogato fino a ulteriori sei mesi.