Art. 28.
            Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto
                        da parte degli uffici
  1.  Le  riscossioni  in  materia  di  imposta  sul valore aggiunto,
diverse da quelle previste dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   nonche'
dell'art.  6  della  legge  29  dicembre  1990, n. 405, continuano ad
essere curate dagli uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Con
successivi   decreti  del  Ministro  delle  finanze,  possono  essere
stabilite nuove procedure di riscossione.
 
          Note all'art. 38.
             - Per il testo  degli  artt.  27  e  33  del  D.P.R.  n.
          633/1972,  nonche'  dell'art.  6 della legge n. 405/1990 v.
          nelle note all'art. 5.
             - Il testo dell'art. 30 del D.P.R.  n.  633/1972  e'  il
          seguente:    "Art. 30. (Versamento di conguaglio e rimborso
          dell'eccedenza).   -   La   differenza   tra    l'ammontare
          dell'imposta  dovuta  in  base alla dichiarazione annuale e
          l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente  ai  sensi
          dell'art.  27  deve essere versata in unica soluzione entro
          il   termine   stabilito   per   la   presentazione   della
          dichiarazione.
             Se  dalla  dichiarazione annuale risulta che l'ammontare
          detraibile di cui al n. 3) dell'art.  28,  aumentato  delle
          somme   versate   mensilmente,   e'   superiore   a  quello
          dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui  al
          n.  1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di
          computare l'importo dell'eccedenza in detrazione  nell'anno
          successivo  annotandolo nel registro indicato nell'art. 25,
          ovvero di chiedere il rimborso  nelle  ipotesi  di  cui  ai
          commi  successivi  e  comunque  in  caso  di  cessazione di
          attivita'.
             Il contribuente puo' chiedere in tutto  o  in  parte  il
          rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
          a  lire  cinque milioni, all'atto della presentazione della
          dichiarazione:
               a) quando esercita  esclusivamente  o  prevalentemente
          attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
          soggette  ad  imposta  con  aliquote  inferiori  a   quelle
          dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
               b)  quando  effettua  operazioni non imponibili di cui
          agli artt.  8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore  al  25
          per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
          effettuate;
               c)  limitatamente  all'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni  e
          servizi per studi e ricerche;
               d)  quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non
          soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
               e)  quando  si  trova  nelle  condizioni  previste dal
          secondo comma dell'art. 17.
             Il  contribuente  anche  fuori  dei  casi  previsti  nel
          precedente   terzo   comma   puo'   chiedere   il  rimborso
          dell'eccedenza detraibile, risultante  dalla  dichiarazione
          annuale,  se  dalle  dichiarazioni  dei due anni precedenti
          risultano eccedenze detraibili; in  tal  caso  il  rimborso
          puo'   essere  richiesto  per  un  ammontare  comunque  non
          superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
             Con decreto del Ministro  delle  finanze  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
          indicare nella dichiarazione o in apposito allegato che, in
          relazione  all'attivita'  esercitata,  hanno determinato il
          verificarsi della eccedenza di cui si richiede il rimborso.
             Agli effetti della norma  di  cui  all'art.  73,  ultimo
          comma,  le  disposizioni  del secondo, terzo e quarto comma
          del  presente  articolo  si  intendono  applicabili  per  i
          rimborsi    richiesti   dagli   enti   e   dalle   societa'
          controllanti".