Art. 3.
              Tributi che affluiscono sul conto fiscale
                  e modalita' di contabilizzazione
  1.  Nei  confronti  di  ciascun  contribuente e' intestato un unico
conto fiscale sul quale sono  registrati  tutti  i  versamenti  ed  i
r/mborsi  relativi  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche,
all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  dovute  anche  in
qualita' di sostituto d'imposta, all'imposta locale sui redditi, alle
imposte   sostitutive  delle  anzidette  ed  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
  2. Per i soggetti di cui all'art. 1 l'utilizzo del conto fiscale e'
esteso ai versamenti ed ai rimborsi relativi all'imposta di registro,
all'imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie  e
catastali,  all'imposta  sulle  assicurazioni  e all'imposta di bollo
dovuta  in  modo  virtuale,  a  decorrere  dalla  data  dei   decreti
ministeriali  che  verranno emanati per ogni singolo tributo ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43.
  3.  Il  conto  fiscale  si  struttura  nella  gestione anagrafica e
contabile della posizione  di  ogni  singolo  intestatario,  mediante
procedure  informatiche  operanti  su  basi  informative  ad  accesso
diretto, ai fini della  registrazione  e  del  reperimento  dei  dati
relativi  alle  singole  operazioni  di riscossione e di rimborso dei
tributi  nonche'  di  contabilizzazione  delle   somme   riscosse   e
rimborsate  ai  fini  dei  riversamenti  alle  competenti  sezioni di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  e   alle   casse   degli   enti
destinatari.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze sono indicati i dati
analitici necessari per la tenuta del conto fiscale.
  5. A richiesta dell'Amministrazione finanziaria  il  concessionario
del  servizio  della  riscossione  e'  tenuto  a  fornire i movimenti
registrati sui conti fiscali anche su supporto cartaceo.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 43/1988 e' il
          seguente:  "3. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  con i Ministri
          interessati,  puo'  disporsi  che  il   servizio   centrale
          provveda  alla  riscossione di ogni altra entrata o credito
          dello Stato o di altri enti pubblici".