Art. 5. Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale 1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate, dagli intestatari di conto fiscale, al concessionario del servizio di riscossione o, in alternativa, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende o istituti di credito di cui al successivo art. 7 entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state operate. 2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati entro il giorno diciotto di ciascun mese. 3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. 4. I soggetti di cui all'art. 74, comma 4, dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano la liquidazione ed il versamento relativi all'ultimo trimestre solare entro il giorno tre del mese di febbraio. 5. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni e' effettuato entro il giorno quindici del mese di dicembre di ciascun anno. 6. Restano fermi tutti gli altri termini di versamento delle imposte affluenti sul conto fiscale previsti dalle vigenti disposizioni.
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e' il seguente: "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente (4); d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta gia' applicate a norma della lettera a), del secondo comma. Le disposizoni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta". "Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono indennita', gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere g) e h) dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento. Le regioni, le province ed i comuni, all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con obbligo di rivalsa, commisurata al quaranta per cento (1) del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le pensioni, i vitalizi (2) e le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e dalle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'. Per i proventi di cui all'art. 47, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta e' operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione. Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite vitalizie di cui alla lettera e) del detto art. 47 valgono le disposizioni del precedente articolo. Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23 i terzi che corrispondono le indennita' e i compensi indicati nella lettera b) del predetto art. 47 devono comunicare al datore di lavoro del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera g) dell'art. 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto". Il testo degli articoli 27, 33 e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e' il seguente: "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita', ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precendente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica dell'anno. Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 109 quando l'imposta e' del nove per cento, per 112 quando l'imposta e' del dodici per cento, per 119 quando l'imposta e' del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima. Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale". "Art. 33 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti). - I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita': a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso". "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori), quarto comma. - Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali dispositi con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma". - Il testo dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Legge finanziaria 1991) e' il seguente: "Art. 6. - 1. (Omissis; sostituisce il primo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 633/1972: v. nota che precede). 2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 20 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. 3. Se in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno e' costituito; se la cadenza e' stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno. 4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000. 5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. 6.-7. (Omissis)".