Art. 5. 
Termini per  i  versamenti  effettuati  dagli  intestatari  di  conto
                               fiscale 
  1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  sono  versate,  dagli  intestatari   di   conto   fiscale,   al
concessionario  del  servizio  di  riscossione  o,  in   alternativa,
mediante delega irrevocabile ad  una  delle  aziende  o  istituti  di
credito di cui al successivo art. 7 entro i primi quindici giorni del
mese successivo a  quello  in  cui  le  ritenute  stesse  sono  state
operate. 
  2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono effettuati entro il giorno  diciotto  di  ciascun
mese. 
  3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 33 del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno
dei primi tre trimestri solari. 
  4. I soggetti di cui all'art. 74, comma 4,  dell'anzidetto  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  effettuano
la liquidazione ed il versamento relativi all'ultimo trimestre solare
entro il giorno tre del mese di febbraio. 
  5. Il versamento dell'imposta  sul  valore  aggiunto  a  titolo  di
acconto previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405,  e
successive modificazioni e' effettuato entro il giorno  quindici  del
mese di dicembre di ciascun anno. 
  6. Restano fermi  tutti  gli  altri  termini  di  versamento  delle
imposte  affluenti  sul  conto   fiscale   previsti   dalle   vigenti
disposizioni. 
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  degli  articoli  23  e  24  del  D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600, concernente:  "Disposizioni  comuni
          in  materia  di accertamento delle imposte sui redditi", e'
          il seguente:
             "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).  -
          Gli  enti  e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29
          settembre  1973,  n.    598,  le  societa'  e  associazioni
          indicate  nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
          e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali  ai
          sensi  dell'art.  51 di detto decreto o imprese agricole, i
          quali corrispondono compensi e altre somme di cui  all'art.
          46   dello   stesso   decreto  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  dovuta  dai  percipienti,  con obbligo di
          rivalsa.
             La ritenuta da operare e' determinata:
               a)   sugli  emolumenti  comunque  denominati,  esclusi
          quelli indicati alle successive  lettere  b)  e  c),  sulle
          pensioni  e  sulla parte imponibile delle indennita' di cui
          al  terzo  comma  dell'art.  48  del  predetto  D.P.R.   29
          settembre  1973,  n. 597, corrisposti in ciascun periodo di
          paga,  con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste  negli  articoli  15  e  16  del  detto
          decreto  rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
          agli articoli 15 e 16  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, sono effettuate a
          condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto  e
          ne indichi la misura;
               b)  sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
               c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi   ad   anni
          precedenti  con  i  criteri  di cui all'art. 13 del decreto
          indicato  nella  precedente  lettera  a),  intendendo   per
          reddito  complessivo  netto l'ammontare globale dei redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente (4);
               d) sulla parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato nella precedente lettera a) con i criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
             I soggetti indicati nel primo  comma  devono  effettuare
          entro   due  mesi  dalla  fine  dell'anno  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le ritenute operate sugli  emolumenti  di
          cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
          emolumenti di cui alla lettera b) dell'art.  47 del decreto
          indicato  nel  secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto delle sole detrazioni di  imposta  gia'  applicate  a
          norma della lettera a), del secondo comma.
             Le  disposizoni  dei precedenti commi si applicano anche
          alle persone fisiche che esercitano arti e professioni,  ai
          sensi   dell'art.    49  del  decreto  indicato  nel  comma
          precedente, quando corrispondono per prestazioni di  lavoro
          dipendente  compensi e altre somme deducibili ai fini della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
             Per le pensioni e per le indennita'  di  fine  rapporto,
          corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge
          o  per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro,
          gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
          soggetti, ferma  restando,  nel  caso  di  convenzione,  la
          responsabilita' solidale del datore di lavoro.
             Per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente  che  importano
          prestazioni di attivita'  lavorativa  e  corresponsione  di
          emolumenti  per  una sola parte dell'anno, sugli emolumenti
          corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino  a  concorrenza
          dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di
          imposta  previste  dagli  articoli  15 e 16 del D.P.R.   29
          settembre 1973, n. 597,  alle  condizioni  stabilite  nella
          lettera  a)  del  secondo  comma;  la  parte  eccedente  e'
          soggetta a ritenuta con  le  aliquote  corrispondenti  agli
          scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  computando  anche  le  somme  non  assoggettate a
          ritenuta.
             Ai fini del precedente comma  si  tiene  conto  soltanto
          delle  detrazioni  d'imposta  di  cui il lavoratore, giusta
          apposita dichiarazione che deve essere fatta al  datore  di
          lavoro,  non  abbia  gia'  fruito in relazione a precedente
          rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta".
             "Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati  a  quelli  di
          lavoro  dipendente).  - I soggetti indicati nel primo comma
          dell'articolo  precedente,  che  corrispondono  indennita',
          gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b),
          c) ed f) dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
          ad  eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere
          g) e h) dell'art. 10 dello stesso decreto,  devono  operare
          all'atto   del  pagamento,  con  obbligo  di  rivalsa,  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento.
            Le  regioni,  le  province  ed  i  comuni,  all'atto  del
          pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art.
          47  del  decreto  indicato  nel  precedente  comma,  devono
          operare una ritenuta a titolo di acconto  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche  con  obbligo  di rivalsa,
          commisurata  al  quaranta  per  cento  (1)   del   relativo
          ammontare  al  netto  dei  contributi previdenziali, con le
          aliquote determinate ai sensi del secondo  comma  dell'art.
          23.  Per le pensioni, i vitalizi (2) e le indennita' dovuti
          in  dipendenza  della  cessazione  delle  cariche  e  dalle
          funzioni  la  ritenuta  deve  essere  applicata sull'intero
          ammontare  delle  pensioni  e  vitalizi   e   sulla   parte
          imponibile delle indennita'.
             Per  i proventi di cui all'art. 47, comma 1, lettera l),
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          D.P.R.  22  dicembre  1986,  n. 917, la ritenuta e' operata
          dall'impresa che  gestisce  la  casa  da  gioco,  cumulando
          l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di
          paga  ai  compensi  di  lavoro dipendente corrisposti nello
          stesso periodo ed applicando le disposizioni  dell'art.  23
          del  presente  decreto. Gli impiegati tecnici delle case da
          gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito
          all'interno dell'impresa per la ripartizione  delle  mance,
          devono  comunicare  il  predetto  ammontare all'impresa che
          gestisce la casa da gioco nel periodo  in  cui  avviene  la
          percezione.
             Per  i  compensi di cui alla lettera a) e per le rendite
          vitalizie di cui alla lettera e) del detto art. 47  valgono
          le disposizioni del precedente articolo.
             Ai  fini  del  conguaglio  di  cui  al  terzo  comma del
          precedente art.  23 i terzi che corrispondono le indennita'
          e i compensi indicati nella lettera b) del predetto art. 47
          devono comunicare  al  datore  di  lavoro  del  percipiente
          l'ammontare   delle  somme  corrisposte  e  delle  ritenute
          effettuate.
             I  soggetti  indicati  nel  primo  comma   dell'articolo
          precedente,  che corrispondono le somme di cui alla lettera
          g) dell'art. 47  del  decreto  indicato  nel  primo  comma,
          devono  operare  all'atto  del  pagamento,  con  obbligo di
          rivalsa, una ritenuta, nella misura del  10  per  cento,  a
          titolo  di  acconto  dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  dovuta  dai  percipienti,  sulla  parte  eccedente
          l'ammontare  di  reddito  corrispondente alle detrazioni di
          imposta previste  dagli  articoli  15  e  16  dello  stesso
          decreto".
             Il testo degli articoli 27, 33 e 74, comma 4, del D.P.R.
          26   ottobre   1972,  n.  633  concernente  "Istituzione  e
          disciplina  dell'imposta  sul  valore   aggiunto"   e'   il
          seguente:
             "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il
          giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in
          apposita  sezione  del  registro  di  cui all'art. 23 o del
          registro di cui all'art. 24, sulla base  delle  annotazioni
          eseguite  nel  registro stesso durante il mese precedente e
          con le modalita' stabilite con decreto del  Ministro  delle
          finanze,   la   differenza   fra   l'ammontare  complessivo
          dell'imposta  relativa   alle   operazioni   imponibili   e
          l'ammontare detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto
          anche delle variazioni di cui all'art.  26.
             Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente
          che  affida  a  terzi la tenuta della contabilita', ai fini
          del calcolo della differenza di imposta  relativa  al  mese
          precedente  puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite
          durante il secondo mese precedente,  dandone  comunicazione
          all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto competente
          nella dichiarazione relativa all'anno precendente  o  nella
          dichiarazione   di   inizio  dell'attivita'.  L'opzione  ha
          effetto per l'intero anno in corso ovvero, per  coloro  che
          iniziano  l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica
          dell'anno.
             Entro  il  termine   previsto   dal   primo   comma   il
          contribuente  deve  versare  l'importo  della  differenza a
          norma dell'art. 38,  annotando  sul  registro  gli  estremi
          della  relativa  attestazione. Qualora l'importo non superi
          il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere
          effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
             Se dal calcolo  risulta  una  differenza  a  favore  del
          contribuente,   il   relativo   importo   e'  computato  in
          detrazione nel mese successivo.
             Per  i  commercianti  al  minuto   e   per   gli   altri
          contribuenti  di  cui  all'art.  22  l'importo da versare a
          norma del secondo comma, o da riportare al mese  successivo
          a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare
          complessivo  dell'imposta  relativa  ai corrispettivi delle
          operazioni imponibili registrate  ai  sensi  dell'art.  24,
          diminuiti  di  una  percentuale  pari al 3,85 per cento per
          quelle   soggette   all'aliquota  del  quattro  per  cento,
          all'8,25 per cento per  quelle  soggette  all'aliquota  del
          nove  per  cento,  al  10,70  per cento per quelle soggette
          all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per  cento  per
          quelle  soggette  all'aliquota del diciannove per cento. In
          tutti i casi di importi  comprensivi  di  imponibile  e  di
          imposta,  la  quota  imponibile  puo'  essere  ottenuta, in
          alternativa  alla  diminuzione  delle   percentuali   sopra
          indicate,  dividendo  tali importi per 104 quando l'imposta
          e' del quattro per cento, per 109 quando l'imposta  e'  del
          nove  per cento, per 112 quando l'imposta e' del dodici per
          cento, per 119  quando  l'imposta  e'  del  diciannove  per
          cento,  moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando
          il prodotto, per difetto o  per  eccesso,  all'unita'  piu'
          prossima.
             Le  detrazioni  non  computate per il mese di competenza
          non possono essere computate  per  i  mesi  successivi,  ma
          soltanto in sede di dichiarazione annuale".
             "Art.  33  (Semplificazioni  per  i  contribuenti minori
          relative  alle  liquidazioni  ed  ai   versamenti).   -   I
          contribuenti   che   nell'anno   solare   precedente  hanno
          realizzato   un   volume   d'affari   non    superiore    a
          trecentosessantamilioni  di  lire per le imprese aventi per
          oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti  arti  e
          professioni,  ovvero  di  lire  un  miliardo per le imprese
          aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone
          comunicazione all'ufficio  competente  nella  dichiarazione
          relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di
          inizio attivita':
               a)  per  l'annotazione delle liquidazioni periodiche e
          dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo  mese
          successivo  a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri solari;
          qualora  l'imposta   non   superi   il   limite   di   lire
          cinquantamila   il   versamento  dovra'  essere  effettuato
          insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
               b) per il  versamento  dell'imposta  dovuta  entro  il
          termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
             Nei    confronti   dei   contribuenti   che   esercitano
          contemporaneamente  prestazioni   di   servizi   ed   altre
          attivita'  e  non  provvedono alla distinta annotazione dei
          corrispettivi    resta    applicabile    il    limite    di
          trecentosessanta  milioni  di lire relativamente a tutte le
          attivita' esercitate.
             Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma
          1,  le  somme  da  versare  devono  essere maggiorate degli
          interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
          annotazione nei registri di cui  agli  articoli  23  e  24.
          L'opzione   ha  effetto  a  partire  dall'anno  in  cui  e'
          esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve
          essere comunicata all'ufficio nella  dichiarazione  annuale
          ed ha effetto dall'anno in corso".
             "Art.  74 (Disposizioni relative a particolari settori),
          quarto comma. - Gli enti e le imprese che prestano  servizi
          al  pubblico  con  caratteri  di  uniformita',  frequenza e
          diffusione tali da comportare l'addebito dei  corrispettivi
          per  periodi  superiori al mese possono essere autorizzati,
          con decreto del Ministro  delle  finanze,  ad  eseguire  le
          liquidazioni  periodiche  di  cui  all'art. 27 e i relativi
          versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La  stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.
             In  tal  caso,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  33,  terzo  comma;  tali  disposizioni   non   si
          applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali
          dispositi con decreti del Ministro delle finanze, emanati a
          norma  dell'art.  73,  primo comma, lettera e), e del primo
          periodo del presente comma".
             - Il testo dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990,  n.
          405 (Legge finanziaria 1991) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  1.  (Omissis;  sostituisce  il primo comma
          dell'art. 27 del D.P.R. n. 633/1972: v. nota che precede).
             2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti
          agli  obblighi  di  liquidazione  e   versamento   previsti
          dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 20 del
          mese  di  dicembre,  a  titolo  di  acconto  del versamento
          relativo al mese stesso, un importo pari al  sessantacinque
          per  cento  del  versamento effettuato o che avrebbe dovuto
          effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente  o,
          se  inferiore,  di  quello da effettuare per lo stesso mese
          dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto  in
          sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo
          stesso  giorno,  i  contribuenti  di  cui  all'art.  33 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, devono versare, a titolo di acconto del versamento  da
          effettuare  in  sede  di  dichiarazione annuale, un importo
          pari al sessantacinque per cento del versamento  effettuato
          o  che  avrebbero  dovuto  effettuare  con la dichiarazione
          annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello  da
          effettuare  in  sede  di dichiarazione relativa all'anno in
          corso; per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma,
          del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del 1972, per il calcolo del relativo importo  si  assumono
          gli ammontari relativi al quarto trimestre.
             3.  Se  in  conseguenza  della  variazione del volume di
          affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze  dei
          versamenti  dell'imposta,  il  parametro  di commisurazione
          dell'acconto riferito a tale  anno  e'  costituito;  se  la
          cadenza  e'  stata  trimestrale,  da  un terzo dell'imposta
          versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art.
          33 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972,   n.  633,  o  da  un  terzo  dell'ammontare  versato
          nell'ultimo trimestre  a  norma  dell'articolo  74,  quarto
          comma  del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
          n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza  e'  stata  mensile,
          dall'ammontare   dei   versamenti  degli  ultimi  tre  mesi
          dell'anno.
             4.  L'acconto  non  deve  essere versato se di ammontare
          inferiore a lire 200.000.
             5. Chi non esegue in tutto o in parte  i  versamenti  di
          cui  al  comma  2  e'  soggetto alla soprattassa del 20 per
          cento delle somme non versate o versate in meno.
             6.-7. (Omissis)".