Art. 6. Versamenti ai concessionari 1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 2. Il versamento diretto di cui al precedente comma e' eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", e' il seguente: "Art. 7 (Versamento diretto mediante conti correnti postali). - Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.