Art. 6.
                     Versamenti ai concessionari
  1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a
riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche,  l'imposta  sul  reddito delle
persone giuridiche dovute anche in qualita' di  sostituto  d'imposta,
l'imposta  locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette
e  l'imposta  sul   valore   aggiunto,   versate   direttamente   dai
contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
  2.  Il  versamento  diretto  di cui al precedente comma e' eseguito
direttamente   allo   sportello   del    concessionario    competente
territorialmente  o  sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
          602,  concernente  "Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito", e' il seguente:
             "Art. 7  (Versamento  diretto  mediante  conti  correnti
          postali). - Il versamento diretto puo' essere effettuato in
          danaro   sull'apposito  conto  corrente  postale  intestato
          all'esattore su stampati conformi al modello approvato  con
          decreto  del  Ministro  per  le  finanze di concerto con il
          Ministro per le poste e  telecomunicazioni  da  pubblicarsi
          nella  Gazzetta  Ufficiale.  In  tal  caso i certificati di
          allibramento e le ricevute relative ai  versamenti  debbono
          contenere  le  indicazioni  previste  dall'art.  6, secondo
          comma, per le distinte di versamento.