Art. 7. Versamenti mediante delega ad azienda di credito 1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facolta' di effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. 2. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti. 3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega e', in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario e' soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827: "Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione. Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione puo' accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue, l'amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione. E' pure fatta facolta' all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato". - Il R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane), modificato dalla legge 4 agosto 1955 n. 707, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 1937. - Il testo dell'art. 93 del D.P.R. 602/1973 e' il seguente: "Art. 93 (Versamenti ad ufficio incompetente). - E' soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate: a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente; b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto all'esattoria; c) chi versa in esattoria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria".