Art. 7.
          Versamenti mediante delega ad azienda di credito
  1.  In  alternativa  a  quanto  previsto  dall'art. 6, comma 2, gli
intestatari hanno facolta' di effettuare i versamenti di cui all'art.
6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo,  presso
una  delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827,  e  successive  modificazioni,   con   delega
irrevocabile  di  versamento  al  concessionario.  Le deleghe possono
essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di  cui
al  regio  decreto  26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4
agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore  a  lire  100
milioni.
  2.  Con le stesse modalita' di cui al comma precedente sono versate
le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a
iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i  decreti  ministeriali  ivi
previsti.
  3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con
delega  ad  una azienda di credito ha valore di versamento diretto al
concessionario.   La   delega   e',   in   ogni   caso,    rilasciata
dall'intestatario  ad  una  dipendenza  dell'azienda  di credito sita
nell'ambito territoriale del concessionario  competente.  Qualora  la
delega  venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario e'
soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
          Note all'art. 7:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 54 del R.D. 23 maggio
          1924, n.  827:
             "Art. 54. -  Secondo  la  qualita'  e  l'importanza  dei
          contratti  coloro  che  contraggono  obbligazioni  verso lo
          Stato  debbono  prestare  reale  e   valida   cauzione   in
          numerario,  od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato,
          al valore di borsa.
             Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.
             Sono ammessi a prestare  fidejussione  gli  istituti  di
          credito  di  diritto  pubblico  e  le  banche  di interesse
          nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un
          patrimonio (capitale versato e  riserve)  non  inferiore  a
          lire  300.000.000  e  le  casse  di  risparmio,  i monti di
          credito su pegno di prima categoria e  le  banche  popolari
          aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000.
             Per   i  contratti  di  affitto  di  fondi  rustici,  la
          fidejussione puo' accettarsi quando  il  canone  annuo  non
          superi  le  lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei
          anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
             Per il taglio dei boschi  cedui,  la  fidejussione  puo'
          accettarsi  quando  venga pagato per intero anticipatamente
          il prezzo pattuito.
             Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti
          senza  l'impiego  di  trazione  animale  o  meccanica   che
          importano  una somma non superiore alle lire 480.000 annue,
          l'amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona
          proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
             In  casi  speciali e per contratti a lunga scadenza puo'
          essere accettata una cauzione in beni  stabiliti  di  prima
          ipoteca,  sentito  in precedenza il parere del Consiglio di
          Stato sulla convenienza  in  massima  del  provvedimento  e
          quello  della  Avvocatura  dello  Stato  sulla proprieta' e
          liberta' dei beni da accettare in cauzione.
             E'   pure   fatta   facolta'   all'amministrazione    di
          prescindere  in  casi  speciali dal richiedere una cauzione
          per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o  ditte,
          sia  nazionali  che  estere,  di notoria solidita' e per le
          provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
             L'esonero  dalla   cauzione   o   l'accettazione   della
          fidejussione,  sono  subordinati  ad  un  miglioramento del
          prezzo di aggiudicazione.
             Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori
          o provviste riguardanti un  medesimo  servizio,  quando  lo
          stesso  fornitore  cessante  assume  il nuovo contratto, si
          puo' dichiarare e tenere  per  valida  la  stessa  cauzione
          vincolata   per   il  contratto  precedente,  salvo  quelle
          speciali   garanzie   che   l'amministrazione    contraente
          riconosce necessarie.
             Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai
          quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato".
             -  Il  R.D.  26  agosto 1937, n. 1706 (Testo unico delle
          leggi sull'ordinamento delle  casse  rurali  e  artigiane),
          modificato  dalla  legge  4  agosto  1955  n. 707, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del  12  ottobre
          1937.
             -  Il  testo  dell'art.  93  del  D.P.R.  602/1973 e' il
          seguente:
             "Art. 93 (Versamenti  ad  ufficio  incompetente).  -  E'
          soggetto  alla  pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo
          delle somme versate:
               a)  chi  esegue  i  versamenti  diretti  ad  esattoria
          incompetente;
               b)  chi  versa ad una sezione di tesoreria somme delle
          quali e' prescritto il versamento diretto all'esattoria;
               c)  chi  versa  in  esattoria  somme  delle  quali  e'
          prescritto   il   versamento  diretto  ad  una  sezione  di
          tesoreria".