Art. 8. Modalita' di accreditamento al concessionario competente 1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilita' del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente postale. 2. L'accredito e' effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega. 3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario. 4. La consegna delle attestazioni e' effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonche' dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. 5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 e' in facolta' delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 e' effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. 6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5. 7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dei primi due articoli del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, concernente proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali: "Art. 1. - Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcune delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico". "Art. 2. - La eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1, sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13 concernente proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni: "Art. 1. - Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decandenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'istituto di emissione o le aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'istituto di emissione o da dette aziende ed istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e successive modificazioni, presso gli ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette aziende ed istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari"