Art. 8.
                     Modalita' di accreditamento
                    al concessionario competente
  1.  Le  aziende  di  credito  sono  tenute  ad accreditare in forma
irrevocabile al competente  concessionario  le  somme  versate  dagli
intestatari   mediante   delega  entro  il  terzo  giorno  lavorativo
successivo a  quello  del  ricevimento,  salvo  quanto  previsto  dal
decreto  legislativo  15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge
24 gennaio 1962, n.  13,  con  valuta  e  disponibilita'  del  giorno
dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in
conto corrente postale.
  2. L'accredito e' effettuato, al netto della commissione spettante,
al  concessionario  nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza
che ha ricevuto la delega.
  3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le  aziende  di  credito
consegnano     al     competente    concessionario    un    esemplare
dell'attestazione rilasciata all'intestatario.
  4. La consegna delle attestazioni e' effettuata, distintamente  per
tipo  di  modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del
numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di  modelli  e
dei  relativi  ammontari  incassati,  con  l'indicazione del compenso
complessivamente  trattenuto,  nonche'  dei  totali   generali,   con
l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di
cui al comma 1.
  5.  In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 e' in facolta'
delle aziende di credito consegnare al competente concessionario  nel
termine   di  cui  al  comma  1,  un  documento,  in  duplice  copia,
riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per  fasce  di
compenso   trattenuto,   necessari   al  riversamento  da  parte  del
concessionario,   con   l'indicazione   dei    dati    identificativi
dell'operazione  di  accredito  di  cui  al  comma  1. In tal caso la
consegna delle attestazioni di cui al comma 3 e' effettuata entro  la
fine  di  ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo
giorno  del  medesimo  mese  ed  entro  il  decimo  giorno  del  mese
successivo  per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno
del mese.
  6.  Il  concessionario  rilascia  contestualmente  all'azienda   di
credito   una   copia,   sottoscritta   per   ricevuta,   dell'elenco
riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di
cui al comma 5.
  7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le
ore tredici del giorno di scadenza.
 
          Note all'art. 8:
             - Si riporta il testo dei primi due articoli del  D.Lgs.
          15  gennaio  1948,  n.  1,  concernente proroga dei termini
          legali  e  convenzionali  nell'ipotesi  di  chiusura  delle
          aziende  di  credito o singole dipendenze a causa di eventi
          eccezionali:
             "Art.  1. - Qualora le aziende di credito e gli istituti
          di cui al R.D.L.  12  marzo  1936,  n.  375,  e  successive
          modificazioni, o alcune delle loro dipendenze non potessero
          funzionare  a causa di eventi eccezionali, i termini legali
          o convenzionali scadenti  durante  il  periodo  di  mancato
          funzionamento  o  nei  cinque  giorni successivi, ancorche'
          relativi ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  su  altra
          piazza,  sono  prorogati  di quindici giorni a favore delle
          aziende di  credito  e  degli  istituti  di  cui  sopra,  a
          decorrere  dal  giorno  della riapertura degli sportelli al
          pubblico".
             "Art. 2. - La eccezionalita' dell'evento e il periodo di
          mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti  o
          dipendenze  di  cui  al precedente art. 1, sono determinati
          per ogni provincia  con  decreto  prefettizio,  emanato  su
          richiesta  della  filiale  della Banca d'Italia sedente nel
          capoluogo della provincia,  e  da  pubblicarsi  nel  Foglio
          annunzi legali della provincia".
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 gennaio
          1962,  n.    13  concernente proroga di termini scadenti in
          giorni feriali di chiusura delle aziende  ed  istituti,  di
          cui  al  regio  decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive
          modificazioni ed integrazioni:
             "Art. 1. - Sono prorogati di  diritto  al  primo  giorno
          feriale   successivo   tutti   i   termini,   anche  se  di
          prescrizione e di decandenza, cui  sia  soggetto  qualunque
          adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso
          l'istituto di emissione o le aziende ed istituti di credito
          di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,  ovvero  da  effettuarsi
          dall'istituto di emissione o da dette aziende  ed  istituti
          di  credito,  quando scadono in giorno feriale che, secondo
          l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre
          1923,  n.  1955  e  successive  modificazioni,  presso  gli
          ispettorati  del  lavoro,  per  il  personale dipendente da
          dette aziende ed istituti di credito  sia  da  considerarsi
          non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari"