Art. 3.
         (Illeciti in materia di codice della navigazione).
1.  L'articolo  1161  del  codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
"ART. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di
limiti alla proprieta' privata). -  Chiunque  arbitrariamente  occupa
uno  spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali
della navigazione interna,  ne  impedisce  l'uso  pubblico  o  vi  fa
innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli
articoli 55, 714 e 716, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca
un piu' grave reato.
Se  l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata con un veicolo,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si puo'
procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla
procedura di cui all'articolo 54".
2.  L'articolo  1174  del  codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
"ART. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). - Chiunque non osserva
una disposizione di legge o di regolamento, ovvero  un  provvedimento
legalmente  dato  dall'autorita' competente in materia di polizia dei
porti o degli aerodromi, e' punito, se il fatto  non  costituisce  un
piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda
fino a lire quattrocentomila.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia
di  circolazione  nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire seicentomila".