Art. 2. 
Disposizioni in  materia  di  applicazione  dell'imposta  sul  valore
                              aggiunto 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 5, secondo comma,  dopo  le  parole  "12  giugno
1973, n. 349" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le prestazioni di
vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-
legge 26 settembre 1935, n. 1952."; 
   b) nell'articolo  10,  primo  comma,  i  numeri  17)  e  26)  sono
abrogati; 
    c)  nell'articolo   19-   bis,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1) nel primo comma, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Se i beni  ammortizzabili  sono  acquistati  mediante  contratti  di
appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno  della  loro
entrata in funzione."; 
    2) dopo l'ultimo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  i  beni
ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti  di  fusione,  di
scissione, di cessione di aziende,  compresi  i  complessi  aziendali
relativi ai singoli rami dell'impresa,  ovvero  di  conferimento,  le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con  riferimento
alla data  in  cui  i  beni  sono  stati  acquistati  dalla  societa'
incorporata  o  dalle  societa'  partecipanti  alla  fusione,   dalla
societa' scissa o dal  soggetto  cedente  o  conferente.  I  soggetti
cedenti o  conferenti  sono  obbligati  a  fornire  ai  cessionari  o
conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche."; 
    d) nell'articolo 74 il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero
7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati  dagli
esercenti le suddette attivita', l'imposta si  applica  sulla  stessa
base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa  con  le
stesse modalita' stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di
cui all'articolo 19 e'  forfetizzata  in  misura  pari  a  due  terzi
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni  pubblicitarie
e di sponsorizzazione, inerenti  o  comunque  connesse  a  quelle  di
spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalita'  anche  ai
relativi corrispettivi, ma la detrazione e'  forfetizzata  in  misura
pari ad un decimo dell'imposta relativa alle  operazioni  stesse.  Le
imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per
le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di  registrazione
e dichiarazione, salvo quanto  stabilito  dall'articolo  25;  per  il
contenzioso si applica la disciplina stabilita  per  l'imposta  sugli
spettacoli. Le singole  imprese  hanno  la  facolta'  di  optare  per
l'applicazione dell'imposta nel modo  normale  dandone  comunicazione
all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  prima   dell'inizio
dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non e'  revocata
e comunque per un triennio.". 
  2. Per l'anno 1994  l'opzione  prevista  dall'articolo  74,  quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, puo' essere esercita entro il 31 gennaio 1994. 
  3. Le disposizioni del comma 1, lettera c),  numeri  1)  e  2),  si
applicano, rispettivamente, ai beni  ammortizzabili  che  entrano  in
funzione dal 1 gennaio  1994  e  alle  rettifiche  relative  ai  beni
ammortizzabili acquisiti dalla predetta  data.  Le  disposizioni  del
comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994.