Art. 2. Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 5, secondo comma, dopo le parole "12 giugno 1973, n. 349" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto- legge 26 settembre 1935, n. 1952."; b) nell'articolo 10, primo comma, i numeri 17) e 26) sono abrogati; c) nell'articolo 19- bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione."; 2) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche."; d) nell'articolo 74 il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attivita', l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalita' anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione e' forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio.". 2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' essere esercita entro il 31 gennaio 1994. 3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994.