Art. 3.
  1.  Entro  il  periodo  di validita' della presente autorizzazione,
l'ispettorato  tecnico  della  Direzione  generale  della  produzione
industriale   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, e  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  possono  procedere  a verificare in concreto lo svolgimento
delle procedure di certificazione CEE seguite dalla societa' Istituto
di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.  per  l'esame  del  prototipo
delle macchine sottoposte a certificazione CEE.
  2.  Nel  caso  di  accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo di cui all'art. 1, la  presente  autorizzazione  viene
sospesa  con  effetto  immediato, dandosi luogo al controllo di tutta
l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
  3. Nei casi di  particolare  motivata  gravita',  si  procede  alla
revoca della presente autorizzazione.