Art. 2.
  1.  I  richiedenti   che   intendono   usufruire,   a   norma   del
"regolamento", dell'aiuto per la cessione a prezzo agevolato di latte
e  prodotti  lattiero-caseari agli allievi di cui all'art. 1, secondo
comma del presente decreto devono essere  riconosciuti  dall'AIMA  in
relazione ad ogni anno scolastico.
  2.  Le  domande  per  il  rilascio del riconoscimento devono essere
presentate conformemente alle modalita' stabilite dall'AIMA.
  3. Nella domanda i richiedenti oltre a  sottoscrivere  gli  impegni
previsti all'art. 6 del regolamento devono impegnarsi:
     a)   a  tenere  una  documentazione  aggiornata,  da  esibire  a
richiesta degli organismi di controllo, dalla quale risultino tutti i
movimenti   giornalieri   dei   prodotti   ritirati,   consegnati   e
distribuiti, attenendosi a quanto in merito stabilito dall'AIMA;
     b)  a  sottoporsi  a  tutte  le  misure di controllo che saranno
ritenute necessarie dall'AIMA  e  dagli  organismi  designati  per  i
controlli.
  4.  I controlli sono svolti dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano.
  5. Le regioni possono  demandare  ai  comuni  ed  alle  province  i
controlli di cui al precedente comma, dandone comunicazione all'AIMA,
per le scuole in cui la distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai
sensi  del  "regolamento" e' gestita direttamente a cura dei comuni e
delle province.
  6. Gli istituti scolastici e le amministrazioni responsabili di cui
all'art. 7, par. 1, primo e secondo trattino, del regolamento  devono
altresi'  impegnarsi  a  non  utilizzare  i prodotti lattiero-caseari
sovvenzionati per la preparazione di pasti serviti agli allievi.
  7. Qualora i prodotti siano forniti da un  fornitore  riconosciuto,
sia  il  fornitore  che  l'istituto  scolastico  o  l'amministrazione
responsabile  devono  essere  riconosciuti  ai  sensi  del   presente
articolo.
  8.  I  fornitori  che  chiedono  il  riconoscimento  devono inoltre
impegnarsi a tenere  una  apposita  contabilita',  con  registri  con
pagine numerate e preventivamente vidimate dagli organi di controllo,
dalla quale risultino:
   il    nome    e    l'indirizzo    dell'istituto    scolastico    o
dell'amministrazione responsabile richiedente;
   il nome della o delle ditte fabbricanti  dei  prodotti  forniti  e
distribuiti;
   i quantitativi di ogni singolo prodotto venduto e distribuito.
  9.  I  richiedenti di cui al comma precedente allegano alla domanda
di riconoscimento, fatto salvo quant'altro  stabilito  dall'AIMA,  il
certificato  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio, industria e
artigianato.