Art. 5. 1. Per il pagamento dell'aiuto il "richiedente" deve presentare all'AIMA, entro i termini stabiliti all'art. 7 del "regolamento", apposita domanda secondo il modello predisposto dall'AIMA che provvede a fissare con proprio provvedimento le modalita' di presentazione della domanda ed ogni altro adempimento di spettanza dei "richiedenti" e degli "organi di controllo".