Art. 5.
  1. Per il pagamento dell'aiuto  il  "richiedente"  deve  presentare
all'AIMA,  entro  i  termini  stabiliti all'art. 7 del "regolamento",
apposita  domanda  secondo  il  modello  predisposto  dall'AIMA   che
provvede   a  fissare  con  proprio  provvedimento  le  modalita'  di
presentazione della domanda ed ogni altro  adempimento  di  spettanza
dei "richiedenti" e degli "organi di controllo".