Art. 10 (a).
                        Controllo di qualita'
(( 1. Allo scopo di garantire la qualita' dell'assistenza nei      ))
(( confronti della generalita' dei cittadini, e' adottato in via   ))
(( ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' e ))
(( della quantita' delle prestazioni, nonche' del loro costo, al   ))
(( cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli              ))
(( organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e  ))
(( gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del      ))
(( personale dipendente, nonche' i rapporti tra soggetti           ))
(( erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario         ))
(( nazionale.                                                      ))
(( 2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui    ))
(( all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi           ))
(( ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia ))
(( di requisiti minimi e classificazione delle strutture           ))
(( erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed       ))
(( utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e       ))
(( metodologie per la verifica di qualita' dei servizi e delle     ))
(( prestazioni. Il Ministro della sanita' interviene               ))
(( nell'esercizio del potere di alta vigilanza.                    ))
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti,
sono   stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di  utilizzo  degli
indicatori di efficienza e di qualita'. Il Ministro della sanita', in
sede di presentazione  della  Relazione  sullo  stato  sanitario  del
Paese,  riferisce  in merito alle verifiche dei risultati conseguiti,
avvalendosi del predetto sistema di indicatori.
  4. Il Ministro della sanita' accerta, entro sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  lo  stato  di
attuazione  presso  le  regioni  del  sistema  di   controllo   delle
prescrizioni  mediche  mediante  lettura  ottica  e delle commissioni
professionali di verifica ed acquisisce il  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi.
Ove tale parere non sia espresso entro  trenta  giorni,  il  Ministro
provvede direttamente.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 12 del D.Lgs. n. 517/1993.