Art. 18 (a).
                     Norme finali e transitorie
(( 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza    ))
(( permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le         ))
(( province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del ))
(( personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute ))
(( nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3    ))
(( febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed             ))
(( integrazioni    (b),    in quanto applicabili, prevedendo:      ))
(( a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per        ))
(( l'ammissione;                                                   ))
(( b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;        ))
(( c) le prove di esame;                                           ))
(( d) la composizione delle commissioni esaminatrici;              ))
(( e) le procedure concorsuali;                                    ))
(( f) le modalita' di nomina dei vincitori;                        ))
(( g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie   ))
(( degli idonei.                                                   ))
(( 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al    ))
(( comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3       ))
(( febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed             ))
(( integrazioni    (b),    i concorsi continuano ad essere         ))
(( espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della ))
(( Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ))
(( ed integrazioni (c) ivi compreso l'art. 9 della legge 20 maggio ))
(( 1985, n. 207 (d).                                               ))
(( 2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il    ))
(( primo livello dirigenziale e' articolato in due fasce           ))
(( economiche nelle quali e' inquadrato rispettivamente:           ))
(( a) il personale della posizione funzionale corrispondente al    ))
(( decimo livello del ruolo sanitario;                             ))
(( b) il personale gia' ricompreso nella posizione funzionale      ))
(( corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale      ))
(( mantiene il trattamento economico                               ))
(( in godimento.                                                   ))
(( Il personale di cui alla lettera b) in possesso                 ))
(( dell'anzianita' di cinque anni nella posizione medesima e'      ))
(( inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneita', nella      ))
(( fascia economica superiore in relazione alla disponibilita' di  ))
(( posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi      ))
(( entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del        ))
(( decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517    (e),  ai sensi   ))
(( dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400    (f),    dal  ))
(( Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro ))
(( della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e per la    ))
(( funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le  ))
(( modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'. Il       ))
(( personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente  ))
(( all'undicesimo livello del ruolo sanitario e' collocato nel     ))
(( secondo livello dirigenziale.                                   ))
  3.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1994, i concorsi per la posizione
funzionale iniziale di ciascun profilo  professionale  del  personale
laureato  del  ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  (c),  per i quali non siano iniziate le prove di esame,
sono revocati; a decorrere  dalla  stessa  data  non  possono  essere
utilizzate  le  graduatorie  esistenti  per  la  copertura  dei posti
vacanti, salvo che per il conferimento di  incarichi  temporanei  non
rinnovabili della durata di otto mesi su autorizzazione della regione
per  esigenze  di carattere straordinario. In mancanza di graduatorie
valide, si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti, della legge  20
maggio 1985, n. 207 (d).
(( 4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4      ))
(( della legge 5 giugno 1990, n. 135    (g),    fermo restando il  ))
(( punteggio massimo previsto per il    curriculum    formativo e  ))
(( professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e'         ))
(( attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima,   ))
(( per i titoli riguardanti le attivita' svolte nel settore delle  ))
(( infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono    ))
(( assegnati obbligatoriamente nelle unita' di diagnosi e cura     ))
(( delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa   ))
(( sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque      ))
(( anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilita' di    ))
(( comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli         ))
(( interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della     ))
(( legge 5 giugno 1990, n. 135    (g),    le universita'           ))
(( provvedono all'assunzione del personale medico ed               ))
(( infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche ))
(( dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla    ))
(( base di convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione  ))
(( dei relativi posti.                                             ))
(( 5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unita'     ))
(( sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le     ))
(( disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,     ))
(( n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (b).          ))
  6.  Il  Ministro  della  sanita',  con  proprio decreto, disciplina
l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi  personalizzati
di  attestazione  del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla
spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici
atti alla individuazione del soggetto ed alla  gestione  dell'accesso
alle prestazioni.
(( 6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle       ))
(( posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello           ))
(( retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo,    ))
(( del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal   ))
(( decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (h), sono           ))
(( revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di   ))
(( esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7  ))
(( dicembre 1993, n. 517 (e).                                      ))
(( 7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente   ))
(( della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620       ))
(( (i),    con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del    ))
(( presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della  ))
(( sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la      ))
(( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e ))
(( le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per ))
(( l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con       ))
(( regolamento ministeriale in conformita', per la parte           ))
(( compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere   ))
(( dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza      ))
(( sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita'     ))
(( europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono ))
(( imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie ))
(( locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti        ))
(( finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo      ))
(( sanitario nazionale.                                            ))
(( 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su    ))
(( proposta del Ministro della sanita', vengono estese,            ))
(( nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal   ))
(( Ministero della sanita' attualmente inquadrato nei profili      ))
(( professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico,  ))
(( farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto            ))
(( legislativo 30 dicembre 1992, n. 502    (b),    in quanto       ))
(( applicabili.                                                    ))
(( 9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge            ))
(( 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del      ))
(( decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  (m),  e'            ))
(( trasferito al Ministero della sanita'.                          ))
(( 10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla            ))
(( pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517   ))
(( (e),    un testo unico delle norme sul Servizio sanitario       ))
(( nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle  ))
(( del presente decreto.                                           ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 19 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b) Il D.Lgs. n. 29/1993 concerne  la  razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il
          D.Lgs.  n. 470/1993 reca disposizioni correttive del D.Lgs.
          n. 29/1993.
             (c) Il D.P.R. n. 761/1979  reca:  "Stato  giuridico  del
          personale delle unita' sanitarie locali".
             (d)   Si  riporta  l'art.  9  della  legge  n.  207/1985
          (Disciplina transitoria  per  l'inquadramento  diretto  nei
          ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle
          unita' sanitarie locali):
             "Art.  9  (Procedura per l'espletamento dei concorsi). -
          Per un periodo di tre  anni  a  decorrere  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  in  deroga  alla normativa
          vigente di cui ai commi primo, secondo e  quinto  dell'art.
          12  del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
          1979, n.761, i  concorsi  di  ammissione  all'impiego  sono
          indetti    dalle    unita'    sanitarie    locali,   previa
          autorizzazione   da   parte   della   regione    competente
          territorialmente  da  concedere  entro  trenta giorni dalla
          data  di  notificazione  della  richiesta.  Trascorso  tale
          periodo   l'autorizzazione   si   intende  concessa.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  2  del  decreto  del
          Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, come modificato dal
          presente comma,  il  termine  per  la  presentazione  delle
          domande    di   partecipazione   ai   concorsi   scade   il
          quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di   pubblicazione
          dell'estratto  del  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica. Ai fini della  determinazione  del  numero  dei
          posti da mettere a concorso si cosiderano disponibili anche
          quelli che si renderanno vacanti nel biennio.
             Nelle   commissioni   esaminatrici   e'   garantita   la
          rappresentanza del Ministero della sanita' per  i  concorsi
          alle  posizioni funzionali apicali del personale laureato e
          la rappresentanza della Regione in tutti i concorsi.
             Per le procedure  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
          concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si
          osservano  le  disposizoni  del  decreto del Ministro della
          sanita'  30  gennaio  1982,  e   successive   modifiche   e
          integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con
          la sostituzione dell'unita' sanitaria locale  alla  Regione
          oltreche'  le  disposizioni  di cui ai successivi commi. Le
          relative designazioni dovranno avvenire  entro  il  termine
          perentorio  di trenta giorni dalla richiesta del Presidente
          del comitato di gestione.
             Ferma  restando  la   composizione   delle   commissioni
          giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della
          sanita',  come  modificato  dal  terzo  comma  del presente
          articolo, la presidenza delle stesse spetta al Presidente o
          a un componente  del  comitato  di  gestione  delle  unita'
          sanitarie locali da lui delegato.
             Il  rappresentante  sindacale,  quando  non  si registra
          l'accordo tra le  organizzazioni,  e'  sorteggiato,  tra  i
          designati  dalle  organizzazioni  stesse,  dal  comitato di
          gestione, o, in mancanza di designazione entro  il  termine
          perentorio   di   quindici   giorni   dalla  richiesta  del
          presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra
          il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e
          nel profilo professionale dei posti messi a concorso.
             Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli  nominativi
          regionali, quando la composizione della commissione prevede
          il  sorteggio  di  alcuni  componenti  iscritti  nei  ruoli
          predetti, lo stesso e' effettuato fra coloro  che  occupano
          un   posto   di   ruolo,   avente   profilo   professionale
          corrispondente  a  quello  previsto,   per   i   rispettivi
          concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della
          sanita'  30  gennaio  1982,  e  successive  modificazioni e
          integrazioni  nella  pianta  organica   provvisoria   della
          rispettiva  unita'  sanitaria  locale o in unita' sanitarie
          locali viciniori.
             Il  numero  degli  iscritti   nelle   piante   organiche
          provvisorie  sufficienti  per  effettuare  le estrazioni ai
          sensi dell'art. 7, secondo comma, del  citato  decreto  del
          Ministro della sanita', e' ridotto alla meta'.
            Il  termine  di  trenta  giorni  previsto dal terzo comma
          dell'art. 6 dello stesso decreto del Ministro della sanita'
          e' ugualmente ridotto alla meta'.
             La commissione di sorteggio e' nominata dal comitato  di
          gestione dell'unita' sanitaria locale ed e' composta da tre
          funzionari di cui uno con funzioni di segretario.
             Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti
          le   commissioni  esaminatrici  previsti  dal  decreto  del
          Ministro  della  sanita'  30  gennaio  1982,  deve   essere
          designato   o  sorteggiato  oltre  al  titolare  un  membro
          supplente per ciascun componente, con il quale il  comitato
          di  gestione  dell'unita' sanitaria locale provvedera' alla
          immediata sostituzione del titolare nel caso di  assenza  o
          di impedimento del medesimo.
             I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici
          concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte
          per   nomina  diretta  o  per  sorteggio,  i  quali,  senza
          giustificati   o   comprovati   motivi,    non    adempiono
          all'incarico,    sono    esclusi   per   tre   anni   dalla
          partecipazione alle commissioni di esame.
             L'approvazione della graduatoria finale e la nomina  dei
          vincitori  spettano  al  comitato  di  gestione. I nomi dei
          candidati vincitori  che  hanno  assunto  servizio  vengono
          comunicati  dall'unita'  sanitaria  locale  alla regione di
          appartenenza   ai   fini   dell'inquadramento   nei   ruoli
          nominativi regionali.
             Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto
          disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi
          pubblici  per  i quali siano iniziate le prove d'esame alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             La valutazione dei titoli per  gli  adempimenti  di  cui
          all'art.  3 della presente legge e' effettuata dal comitato
          di gestione.
             Le  graduatorie  relative  ai  concorsi  effettuati   in
          applicazione  della  presente legge rimangono valide per un
          biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di
          gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti  i
          posti  che  si  renderanno vacanti. Le relative nomine sono
          disposte al verificarsi delle singole vacanze.
             La graduatoria, entro  il  biennio  di  validita',  deve
          essere  utilizzata  per  il  conferimento, secondo l'ordine
          della stessa,  di  incarichi  per  la  copertura  di  posti
          disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora
          non  sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre
          mesi dalla disponibilita', mediante trasferimento interno o
          comando.
             Nella  sola  ipotesi  in  cui  la  graduatoria   risulti
          completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del
          concorso   e'   consentito  il  conferimento  di  incarichi
          provvisori non rinnovabili di durata non  speriore  a  otto
          mesi  per  la  temporanea  copertura  di  posti  vacanti  o
          disponibili per assenza o impedimento del titolare.
             L'incarico e' conferito a seguito di pubblica  selezione
          per  titoli  con  graduatoria  effettuata  dal  comitato di
          gestione della unita' sanitaria locale purche', per i posti
          vacanti, sia stato previamente bandito il concorso  per  la
          copertura  del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso
          il suddetto periodo il posto e' ricopribile  esclusivamente
          con concorso pubblico o trasferimento.
             Nei  casi  di aspettativa e di congedo straordinario per
          periodi superiori a quarantacinque giorni la supplenza puo'
          essere conferita per la durata di assenza del titolare  con
          le modalita' di cui ai commi precedenti".
             (e)  Il D.Lgs. n. 517/1993, modificativo del decreto qui
          pubblicato, e' entrato in vigore il 30 dicembre 1993.
             (f) Per l'art. 17 della legge  n.  400/1988  (Disciplina
          dell'attivita'  del  Governo e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) si veda la nota (g) all'art 8.
             (g) Si trascrivono l'art. 4 e l'art. 1, comma 1, lettera
          c), della legge  n.  135/1990  (Programmi  urgenti  per  la
          prevenzione e la lotta contro l'AIDS):
             "Art. 4 (Norme in materia di personale). - 1. Nei limiti
          delle  dotazioni  organiche  e  di spesa di cui all'art. 1,
          comma 1, lettera c), alla copertura  di  posti  vacanti  di
          personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per
          malattie infettive e nei laboratori nel triennio 1990-1992,
          si  provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante
          pubbliche selezioni regionali per titoli, da effettuarsi  a
          cura  di  apposita commissione nominata dall'assessore alla
          sanita' della regione o provincia autonoma e composta dallo
          stesso assessore o da un suo rappresentante,  con  funzioni
          di  presidente,  da un professore universitario titolare di
          cattedra  di  malattie  infettive  da   un   rappresentante
          dell'ordine  dei  medici  chirurghi e degli odontoiatri del
          capoluogo di regione o  della  provincia  autonoma,  da  un
          funzionario dirigente del Ministero della sanita' designato
          dal  Ministro,  da un medico di ruolo in posizione apicale,
          incluso  nell'elenco  nazionale  della   disciplina   delle
          malattie  infettive,  e  da  un  funzionario della carriera
          amministrativa della  regione  o  provincia  autonoma,  con
          funzioni  di  segretario.  Si  applicano  alle  selezioni i
          criteri di valutazione dei titoli  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  per  i  corrispondenti pubblici concorsi, con
          particolare  considerazione,  nell'ambito  del   curriculum
          formativo,   alle   attivita'   svolte  nel  settore  delle
          infezioni da HIV.  Il  bando  per  la  prima  selezione  e'
          emanato,  per  i  posti  disponibili, entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  Si
          applica,  in  caso  di  inadempienza, il disposto di cui al
          comma 2 dell'art. 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
             2. Nei limiti delle dotazioni organiche e  di  spesa  di
          cui  all'art.    1,  comma  1, lettera c), e in deroga alle
          vigenti disposizioni, alla copertura dei posti vacanti  del
          personale  non  medico  nelle  strutture  di  ricovero  per
          malattie infettive, nel  triennio  1990-1992,  si  provvede
          mediante  pubbliche  selezioni  per  titoli presso ciascuna
          unita' sanitaria locale. Si applicano a tali  selezioni  le
          norme  vigenti,  per i corrispondenti pubblici concorsi, in
          materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di
          criteri   di   valutazione   dei  titoli,  con  particolare
          considerazione, nell'ambito del curriculum formativo,  alle
          attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV.
             3.  Le  unita' sanitarie locali, entro la concorrenza di
          spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera  d),  organizzano
          annualmente  corsi  di formazione e di aggiornamento per il
          personale  che  opera  presso  i  reparti  ospedalieri   di
          malattie  infettive,  con specifico riferimento ai problemi
          tecnico-sanitari connessi con l'attivita' di assistenza, ai
          problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano  dal
          collegamento  funzionale  nel  trattamento  a domicilio. Il
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale,  con  proprio decreto disciplina l'istituzione e
          l'effettuazione  dei  corsi,  nonche'   le   modalita'   di
          erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti".
             "Art.  1  (Piano  di interventi contro l'AIDS), comma 1,
          lettera c). - 1. Allo scopo di  contrastare  la  diffusione
          delle infezioni da HIV mediante le attivita' di prevenzione
          e  di  assicurare idonea assistenza alle persone affette da
          tali  patologie,  in  particolare  quando  necessitano   di
          ricovero   ospedaliero,  e'  autorizzata  l'attuazione  dei
          seguenti   interventi   nell'ambito   dell'apposito   piano
          ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la
          lotta contro l'AIDS:
             a)-b) (omissis);
               c)  assunzione di personale medico e infermieristico a
          completamento degli organici delle strutture di ricovero di
          malattie infettive e dei lavori di cui alla lettera  b),  e
          del  personale laureato non medico e tecnico occorrente per
          gli  stessi  laboratori  negli  ospedali,   nonche'   nelle
          cliniche  ed  istituti  di  cui  all'art. 39 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard
          indicati  dal  decreto  ministeriale  13  settembre   1988,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre
          1988,  fino  ad  una  spesa  complessiva  annua di lire 120
          miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990".
             (h) L'originario secondo periodo del comma  2  dell'art.
          18  del presente decreto (D.Lgs. n. 502/1993), abrogato dal
          D.Lgs.  n. 517/1993, cosi' recitava: "Per un quinquennio  a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla  posizione
          funzionale  gia' corrispondente al decimo livello del ruolo
          sanitario il 40 per  cento  dei  posti  che  si  renderanno
          vacanti   sono   riservati  al  personale  di  ruolo  della
          disciplina nella  posizione  funzionale  corrispondente  al
          nono livello in servizio presso l'unita' sanitaria locale o
          l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso".
             (i) Il D.P.R. n. 616/1980 reca: "Assistenza sanitaria ai
          cittadini  del comune di Campione d'Italia" (art. 37, primo
          comma, lettera c), della legge n. 833/1978); il  D.P.R.  n.
          618/1980  reca: "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani
          all'estero" (art. 37, primo comma, lettere a) e  b),  della
          legge n. 833/1978); il D.P.R. n. 620/1980 reca: "Disciplina
          dell'assistenza    sanitaria    al   personale   navigante,
          marittimo, e dell'aviazione civile" (art. 37, ultimo comma,
          della legge n. 833/1978).
             (l) Il D.Lgs. n. 502/1993 e' il decreto qui pubblicato.
             (m)  Per  l'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991, si
          veda la nota (b)  all'art.  8.  L'art.  74  del  D.Lgs.  n.
          29/1993  abroga  l'art.  4,  comma  9,  "limitatamente alla
          disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti
          delle  amministrazioni,  aziende  ed  enti   del   servizio
          sanitario nazionale".