Art. 2 (a).
                        Competenze regionali
(( 1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto ))
(( dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni       ))
(( legislative ed amministrative in materia di assistenza          ))
(( sanitaria ed ospedaliera.                                       ))
(( 2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei   ))
(( principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita'       ))
(( destinata alla tutela della salute e dei criteri di             ))
(( finanziamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende     ))
(( ospedaliere, le attivita' di indirizzo tecnico, promozione e    ))
(( supporto nei confronti delle predette unita' sanitarie locali   ))
(( ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla  ))
(( valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie.         ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 3 del D.Lgs. n. 517/1993.